Cass. pen. n. 3686 del 25 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il regime di valutabilità delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni è diverso per il testimone e per l'imputato in procedimento connesso, solo le prime potendo valere, in presenza degli opportuni riscontri, come prova dei fatti in esse affermati ai sensi dell'art. 500, comma 4, ed essendo invece limitate le seconde, secondo il disposto dell'art. 500, comma 3, espressamente richiamato dall'art. 503 comma 4, a stabilire la credibilità della persona esaminata; ciò si evince dal fatto che l'art. 210, comma 5, c.p.p. rinvia soltanto agli artt. 194, 195, 499 e 503 ma non all'art. 500 comma 3, e trova giustificazione nella circostanza che la persona imputata in un procedimento connesso può rendere dichiarazioni ispirate al solo intento di difesa che non possono essere equiparate a quelle del teste tenuto invece a rispondere secondo verità.
Testo massima n. 2
Le dichiarazioni di imputato di reato connesso assunte dal pubblico ministero alle quali il difensore aveva diritto di assistere, se utilizzate per le contestazioni previste dall'art. 503, comma 3, c.p.p., sono acquisite, ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, al fascicolo per il dibattimento, ma ciò non implica la loro valutabilità come «prova dei fatti in esse affermati», ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. giacché tale ultima disposizione non rientra fra quelle richiamate dall'art. 210, comma 5, c.p.p.
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