Art. 210 – Codice di procedura penale – Esame di persona imputata in un procedimento connesso
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone [18], sono esaminate a richiesta di parte [190 1], ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio [190 2].
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo [132]. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia [96] è designato un difensore di ufficio [97].
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere [653].
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2157/2025
L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).
Cass. civ. n. 34501/2024
Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 28060/2024
In tema di prove, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso, senza che gli siano stati rivolti i prescritti avvisi ed in assenza del difensore, non si estende al successivo rituale interrogatorio del predetto, effettuato mediante richiamo alle prime propalazioni, non operando in tale materia il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo.
Cass. civ. n. 25840/2024
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.
Cass. civ. n. 22958/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Cass. civ. n. 21527/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Cass. civ. n. 21224/2024
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. è necessario che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato, non rilevando invece che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia classificata dal c.c.n.l. come "ad esaurimento". (Nella specie la S.C. ha affermato che il diritto all'acquisizione ex art. 2103 c.c. della superiore qualifica di educatore professionale, di cui al c.c.n.l. AIOP-ARIS 1988-1990, non poteva essere negata a lavoratore assegnato a tali mansioni in ragione del mancato possesso del titolo previsto dal d.m. n. 520 del 1998, poiché tale contratto prevede anche il profilo dell'educatore professionale senza titolo, qualificandolo come figura "ad esaurimento", per la quale non è richiesto detto titolo abilitante).
Cass. civ. n. 20226/2024
Anche se sottoposti alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, salva un'espressa e specifica contraria previsione legislativa, non sono sottratti alle regole generali della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost.) i rapporti di lavoro con un ente pubblico non economico (nella specie, quelli degli operai agricoli utilizzati dai consorzi di bonifica ex art. 5 della l.r. Puglia n. 15 del 1994), ai quali, pertanto, deve applicarsi l'art. 52 del citato d.lgs., secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento non comporta l'acquisizione della qualifica superiore, ma solo il diritto alle differenze retributive.
Cass. civ. n. 18892/2024
L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.
Cass. civ. n. 18612/2024
Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento del ricorso di infermieri, ausiliari specializzati e operatori sanitari, aveva qualificato come orario di lavoro il tempo - immediatamente precedente e successivo alla timbratura del cartellino - necessario per indossare e dismettere la divisa obbligatoria, custodita in appositi armadietti resi disponibili dall'azienda e collocati al piano interrato del luogo di lavoro).
Cass. civ. n. 18390/2024
La mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.
Cass. civ. n. 17715/2024
La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. "whistleblowing"), non può essere estesa fino a ricomprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di Legge, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro, né può riconoscersi efficacia scriminante alle segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.
Cass. civ. n. 17036/2024
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione.
Cass. civ. n. 15677/2024
Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori - nello specifico di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.
Cass. civ. n. 14952/2024
Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso del dichiarante e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle sue propalazioni, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione, senza la necessità di particolari indagini o verifiche.
Cass. civ. n. 14706/2024
Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni).
Cass. civ. n. 13490/2024
Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università e i collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica ed è pertanto sottratto all'obbligo di esclusività vigente nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, con la conseguenza che - in caso di violazione dello stesso - non si applica la disciplina della decadenza di cui agli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamati dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), fermo restando che il prestatore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
Cass. civ. n. 13481/2024
L'art. 48 del c.c.n.l. del 19 luglio 2001 per piloti di elicottero, che prevede il diritto a fruire di un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, non può essere letto in modo da ricomprendere le ferie nelle giornate di riposo, in quanto tale interpretazione contrasterebbe con gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c., secondo cui il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile, e con la disciplina nazionale ed europea, che non consente alcuna sovrapposizione tra riposi e ferie.
Cass. civ. n. 11870/2024
In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.
Cass. civ. n. 10714/2024
L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).
Cass. civ. n. 10627/2024
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.
Cass. civ. n. 10391/2024
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive del prestatore assente può anche non essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore rimpiazzato, perché la sostituzione deve essere funzionale alle esigenze dell'impresa, con la conseguenza che l'imprenditore - nell'esercizio del proprio potere di organizzazione - ha la facoltà di disporre l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine assunto per ragioni sostitutive, attraverso gli spostamenti interni che ritenga più opportuni alla migliore performance aziendale e, quindi, anche attraverso un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, ferma, però, la necessità della correlazione tra assenza ed assunzione a termine, dovendo la seconda essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'impresa per effetto della prima.
Cass. civ. n. 10065/2024
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Cass. civ. n. 9982/2024
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo).
Cass. civ. n. 8899/2024
In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. la cui violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; tuttavia, condotte costituenti reato realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto, e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che lo caratterizza. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per fatti molto risalenti, per i quali era intervenuta condanna irrevocabile addirittura prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo ed il datore di lavoro non aveva indicato specificamente la loro attuale incidenza negativa sulla concretezza del rapporto, limitandosi a prospettare un mero rischio ad essi connesso).
Cass. civ. n. 8745/2024
In tema di pubblico impego contrattualizzato, l'esercizio del potere disciplinare con l'irrogazione di una sanzione conservativa non preclude la successiva adozione della sanzione espulsiva quando, pur a fronte di addebiti della medesima tipologia e natura, i fatti contestati sono tuttavia diversi perché attinenti a condotte tra loro autonome, non sussistendo in tal caso alcuna violazione del divieto di bis in idem sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente part time responsabile dell'ufficio condoni edilizi di un comune che, violando le disposizioni in materia di conflitto di interessi, aveva contemporaneamente curato per conto di privati pratiche di condono diverse e non collegate tra loro, in quanto attivate da distinti soggetti richiedenti e per distinte unità immobiliari, circostanze che erano state accertate in tempi diversi e con autonomi procedimenti disciplinari).
Cass. civ. n. 1920/2024
Lo svolgimento di mansioni superiori non dirigenziali alle dipendenze degli enti pubblici non economici - nella specie, Autorità di sistema portuale - comporta il diritto del dipendente alla promozione ex art. 2103 c.c., in ragione dell'applicazione della normativa speciale di cui agli artt. 6 e 10 della l. n. 84 del 1994, che deroga alla previsione generale di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cass. civ. n. 1525/2024
In tema di licenziamento per giusta causa, costituisce grave insubordinazione il rifiuto di un'infermiera, dipendente di struttura sanitaria convenzionata, di eseguire la prestazione disposta dai suoi superiori (nella specie, la somministrazione di un trattamento farmacologico), senza che possa escludere l'illegittimità della condotta l'adduzione di motivi burocratico-amministrativi, asseritamente impeditivi.
Cass. civ. n. 109/2024
In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.
Cass. civ. n. 47/2024
In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Cass. civ. n. 34690/2023
In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.
Cass. civ. n. 31561/2023
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale la domanda di impugnativa di licenziamento intimato ad una lavoratrice, a seguito della soppressione del posto di cassiera fissa, era stata rigettata sul mero rilievo, da un lato, che la lavoratrice medesima non avesse mai svolto mansioni - le uniche rimaste dopo la riorganizzazione aziendale - di addetta al bancone o ai tavoli, e, dall'altro, che successive assunzioni avevano interessato esclusivamente lavoratori adibiti a mansioni di cameriere, aiuto cuoco e lavapiatti).
Cass. civ. n. 30418/2023
In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).
Cass. civ. n. 30093/2023
È illegittimo il licenziamento fondato sulla mancata accettazione, da parte del dipendente, della modifica datoriale dell'orario di lavoro part-time, mentre, è legittimo quello irrogato a cagione dell'impossibilità di utilizzo della prestazione oraria precedente per effettive esigenze economico-organizzative dell'impresa, con onere, per il datore di lavoro, di dimostrare altresì che non sussistono altre alternative orarie o soluzioni occupazionali rispetto a quelle prospettate al lavoratore.
Cass. civ. n. 29344/2023
In tema di riposi giornalieri per le guardie giurate, i contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata, ratione temporis vigenti, vanno interpretati nel senso che, ove il riposo giornaliero sia fruito in misura inferiore al minimo delle undici ore consecutive, il recupero debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l'altra, non essendo prevista, invece, la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore corrispondenti a quelle di riposo giornaliero non fruite.
Cass. civ. n. 29339/2023
Il trasferimento di personale a una Provincia di nuova istituzione (nella specie, Fermo) costituisce un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" riconducibile alla disciplina generale dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché ai dipendenti transitati non è dovuta l'indennità di disagio speciale di cui all'accordo sindacale del 26.3.2005, perché - in assenza di specifiche disposizioni della legge istitutiva della Provincia - gli accordi sindacali non possono riconoscere trattamenti economici ulteriori non previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e perché gli artt. 41 e 42 del c.c.n.l. del Comparto Autonomie Locali del 14 settembre 2000 non sono applicabili alla fattispecie, che non integra l'ipotesi di trasferta o di trasferimento.
Cass. civ. n. 28320/2023
In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione OIL n. 157 del 1970, ratificata con l. n. 157 del 1981, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce il diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ravvisato, avuto anche riguardo all'operatività del principio di irrinunziabilità delle ferie, l'illegittimità della clausola del c.c.n.l. servizi fiduciari che prevedeva una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, il quale, invece, nel caso in esame, aveva costituito un tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro).
Cass. civ. n. 27842/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente di un'agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) che nell'ambito del rapporto di lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, prestazioni oltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavoro straordinario svolto (ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quella integrativa conforme, senza che rilevi la mancata approvazione, da parte del datore di lavoro, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza di tali progetti.
Cass. civ. n. 25696/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante - in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera a cui gli incarichi si riferiscono - impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nel testo "ratione temporis" vigente), ma non fa venire meno, per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario, il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva, da corrispondere con riferimento agli importi previsti per il lavoro straordinario.
Cass. civ. n. 22384/2023
L'esonero dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11 - 15 del d.lgs. n. 66 del 2003), atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre/lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età.
Cass. civ. n. 20340/2023
La nozione di trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., alla quale deve intendersi facciano rinvio le disposizioni dei contratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione (nella specie, l'art. 91 del c.c.n.l. del personale dell'area dirigenziale e l'art. 49 del c.c.n.l. del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano, del 14 luglio 1997), non comprende l'ipotesi in cui il datore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere ai lavoratori dipendenti le loro prestazioni, nell'ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative.
Cass. civ. n. 19868/2023
La mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad una vicenda in cui, secondo la scala valoriale adottata dal c.c.n.l., le condotte alternativamente idonee a consentire il licenziamento facevano rispettivamente leva sulla "particolare gravità" delle infrazioni punibili con sanzione conservativa oppure sulla recidiva in mancanze sanzionate con due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno - ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice sulla base di una valutazione della "particolare gravità" della condotta fondata non già sulle intrinseche caratteristiche - oggettive e soggettive - della condotta stessa, bensì unicamente sulla rilevanza di due omologhi precedenti disciplinari, sanzionati, rispettivamente, con il rimprovero scritto e con la multa, in tal modo finendo per applicare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva).
Cass. civ. n. 18063/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni cd. "aggiuntive" - ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato "ratione temporis" dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica (che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 17643/2023
La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne; tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Cass. civ. n. 17631/2023
Il rapporto di lavoro che intercorre con l'ente pubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cass. civ. n. 15548/2023
In tema di personale dipendente della scuola con la qualifica di ATA, il trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di un componente r.s.u. presso un istituto ubicato in una sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 (contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali) può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della r.s.u. di cui il lavoratore è componente.
Cass. civ. n. 14093/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, la segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. "whistleblowing") sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata.
Cass. civ. n. 12649/2023
In tema di limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, l'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 - il quale prevede l'esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della l. n. 104 del 1992 - va interpretato nel senso che, ai fini della possibilità dell'esonero in questione, non è necessaria la dichiarazione di gravità dello stato di handicap, in quanto il dato testuale della norma non autorizza l'introduzione, in via ermeneutica, di un requisito aggiuntivo in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore.
Cass. civ. n. 10811/2023
La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010, nel testo "ratione temporis" applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).
Cass. civ. n. 10236/2023
In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito.
Cass. civ. n. 10227/2023
L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare conservativa irrogata ad alcuni dipendenti, aventi qualifica di macchinista, di Trenitalia s.p.a. - a causa del rifiuto dai medesimi opposto all'ordine datoriale di eseguire la prestazione a partire dalle ore 4.25, in anticipo rispetto all'orario ordinario delle 5.00 -, avuto riguardo, in una valutazione comparativa del comportamento delle parti, da un lato, all'assenza di profili di illiceità penalmente rilevanti nella richiesta di turno allargato, peraltro effettuata al massimo in due occasioni, senza quindi pregiudizio per le esigenze vitali dei lavoratori, e, dall'altro, alle conseguenze negative che tale rifiuto aveva provocato sul funzionamento del servizio di trasporto pubblico gestito dalla società).
Cass. civ. n. 9148/2023
La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 (c.d. "whistleblowing"), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette ed indirette provocate dalla sua denuncia e dall'applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un'esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento operoso e l'attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti.
Cass. civ. n. 9120/2023
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.).
Cass. civ. n. 9064/2023
In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8967/2023
La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari - ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 - non costituisce esercizio di potestà disciplinare, bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari.
Cass. civ. n. 8615/2023
In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione; spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti.
Cass. civ. n. 4835/2023
In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
Cass. civ. n. 4296/2023
In tema di personale dirigente privato, la locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione" di cui all'art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000, va interpretata nel senso che ciò che integra la situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela, sotto forma di riconoscimento - in favore del dirigente che risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro a seguito del predetto mutamento - di un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, è il (mero) verificarsi dell'effetto giuridico del mutamento della posizione del dirigente nell'organizzazione aziendale, a prescindere dalla configurazione di una modifica in senso peggiorativo del ruolo esplicato dal lavoratore, costituendo la previsione negoziale uno strumento di tutela per il dirigente esposto ad un ampio arco di mutamenti, legittimi, del ruolo apicale di "alter ego" del datore di lavoro.
Cass. civ. n. 26966/2022
In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici, ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva.
Cass. pen. n. 19730/2018
Le dichiarazioni della persona informata sui fatti ( ivi comprese quelle della persona offesa) in ordine alle caratteristiche somatiche del soggetto riconosciuto, successive alla positiva individuazione fotografica, devono essere valutate alla luce della peculiare natura della dichiarazione ed impediscono, se i contenuti non si pongono in linea con gli esiti della precedente individuazione fotografica, automatici effetti caducatori di quest'ultima.
Cass. pen. n. 13844/2017
In tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. (C.Cost. n.265 del 2004).
Cass. pen. n. 20804/2013
L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 209 cod. proc. pen. - all'imputato di procedimento connesso, di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 195 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 43187/2012
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale, bensì la nullità della medesima ex art. 178 lett. c), c.p.p., atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in processo connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità.
Cass. pen. n. 14991/2012
Le disposizioni che impediscono di utilizzare le dichiarazioni rese dal soggetto che si sia avvalso poi della facoltà di non rispondere sono poste a presidio dei diritti di difesa dell'imputato nel senso che non possono essere utilizzate per giustificare un giudizio di colpevolezza, ma di esse si può tener conto sempre a favore dell'imputato.
Cass. pen. n. 11805/2004
In applicazione del principio tempus regit actum deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 c.p.p., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), c.p.p., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento; nè potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacchè l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
Cass. pen. n. 34076/2003
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., il giudizio di credibilità del dichiarante e di attendibilità delle dichiarazioni deve essere l'esito di una motivata valutazione autonoma del giudicante e non può essere soddisfatto dal mero rinvio a quanto avvenuto in separati procedimenti che si risolva in un acritico recepimento di valutazioni operate da altri giudicanti (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nella quale il giudice del merito, in addebito di cessione di sostanze stupefacenti, aveva utilizzato, come riscontro individualizzante delle dichiarazioni di accusa, una sentenza irrevocabile di condanna «perché documenta che l'imputato disponeva di eroina e non a scopo personale»).
Cass. pen. n. 12277/2002
In tema di «giusto processo», la possibilità prevista dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63, di utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali già acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, trova applicazione ove si tratti di dichiarazioni provenienti da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'esame dibattimentale. Ne consegue che, al fine di accertare la persistenza della volontà del dichiarante di sottrarsi all'esame, deve esserne disposta la citazione.
Cass. pen. n. 7765/2002
L'ordinanza con cui il giudice di primo grado disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato ai fini dell'esame e l'assunzione di esso senza il preventivo avvertimento della facoltà di non rispondere (in violazione degli artt. 490 e 210 c.p.p.) è illegittima e comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 526 c.p.p., ma non anche la nullità e l'inutilizzabilità di tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento in modo autonomo e nelle forme consentite, non sussistendo tra queste ultime e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.
Cass. pen. n. 8131/2000
In tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Cass. pen. n. 13648/1999
In tema di esame di persona imputata in procedimento connesso, mentre il divieto di cui all'art. 63 c.p.p. (che comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltato quale indagato) inerisce alle sole dichiarazioni autoindizianti, il riferimento che l'art. 210 c.p.p. fa all'art. 12 stesso codice deve ritenersi limitato alla ipotesi della sola connessione soggettiva (lettera a del predetto articolo 12), la quale si realizza nel concorso o nella cooperazione di persone nel reato, ovvero nella causazione dell'evento da parte di più persone, con condotte indipendenti. Restano dunque escluse dalla previsione sia la così detta connessione teleologica, sia quella occasionale, di cui all'art. 12 lettera c) c.p.p. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, chiamato a rispondere di lesioni personali, che aveva dedotto la inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste, diverso dalla vittima del reato, il quale, in altro procedimento, era imputato di ingiurie in suo danno).
Cass. pen. n. 1491/1999
L'esame dibattimentale di soggetti già iscritti nel registro degli indagati per fatti connessi o collegati a quelli per i quali si procede - pur se ascoltati dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari senza l'assistenza del difensore - deve avvenire nelle forme previste dall'art. 210 c.p.p. e non in quelle previste per l'escussione testimoniale; e ciò anche per quanto riguarda le dichiarazioni che i predetti soggetti abbiano reso nei confronti di terze persone. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la valutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. delle dichiarazioni rese dalle persone sopra indicate costituisca un mero espediente, inidoneo, per altro, a sanare la sanzione di inutilizzabilità di cui al secondo comma dell'art. 63 c.p.p.).
Cass. pen. n. 9531/1999
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., il riscontro richiesto dalla legge non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato, che renderebbe superflua la verifica delle dichiarazioni accusatorie, ben potendo essere ravvisato in elementi fattuali o logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche ab extrinseco. Ed invero tali dichiarazioni se risultano già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, rafforzano l'attendibilità intrinseca del dichiarante e si proiettano sull'ulteriore controllo da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, per il quale i riscontri, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata. Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie rese ex art. 210 c.p.p. richiedono riscontri di qualsiasi natura, ma comunque attinenti alla individuale posizione dell'incolpato, la cui idoneità a confermare l'attendibilità del dichiarante va valutata con minor rigore quando la vicenda da questi narrata sia già nei suoi aspetti obiettivi riscontrata.
Cass. pen. n. 1226/1999
In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p., la normativa transitoria di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 267 subordina l'applicabilità delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi sia la richiesta della parte interessata e che non sussistano preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione; ne deriva che solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame rende applicabili nel procedimento le nuove regole sulla prova e che, in mancanza, le dichiarazioni acquisite mediante lettura sono pienamente utilizzabili, in conformità a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 c.p.p.
Cass. pen. n. 8796/1998
Le dichiarazioni rese dal coimputato che nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 210 c.p.p., sia stato invitato a rispondere secondo verità, in virtù dell'art. 198 c.p.p., sono utilizzabili. Ciò in quanto l'esortazione a dire il vero, pur se non prevista con riferimento alla qualità del soggetto, non è vietata da alcuna statuizione processuale.
Cass. pen. n. 2383/1998
Non dà luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati o persone sottoposte a indagini per reati connessi o interprobatoriamente collegati, cui si riferiscono gli artt. 210 e 363 c.p.p., il fatto che costoro siano stati previamente invitati a dire la verità, qualora non avessero inteso avvalersi della facoltà di non rispondere, costituendo un tale invito una semplice irregolarità, priva di sanzione processuale.
Cass. pen. n. 3686/1998
Il regime di valutabilità delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni è diverso per il testimone e per l'imputato in procedimento connesso, solo le prime potendo valere, in presenza degli opportuni riscontri, come prova dei fatti in esse affermati ai sensi dell'art. 500, comma 4, ed essendo invece limitate le seconde, secondo il disposto dell'art. 500, comma 3, espressamente richiamato dall'art. 503 comma 4, a stabilire la credibilità della persona esaminata; ciò si evince dal fatto che l'art. 210, comma 5, c.p.p. rinvia soltanto agli artt. 194, 195, 499 e 503 ma non all'art. 500 comma 3, e trova giustificazione nella circostanza che la persona imputata in un procedimento connesso può rendere dichiarazioni ispirate al solo intento di difesa che non possono essere equiparate a quelle del teste tenuto invece a rispondere secondo verità.
Cass. pen. n. 8007/1996
Perché possa trovare applicazione la particolare disciplina prevista dall'art. 210 c.p.p. per l'esame delle persone imputate in procedimento connesso, occorre la pendenza a carico delle stesse di un procedimento penale connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con quello per cui si procede. Tale connessione deve essere concreta ed attuale, e non già meramente astratta e potenziale.
Cass. pen. n. 855/1996
Il divieto di assumere come testimoni le persone menzionate nell'art. 210, comma 1, c.p.p. permane anche dopo che sia intervenuta nei loro confronti sentenza irrevocabile di condanna. (A sostegno del principio di cui in massima, la S.C. ha rammentato l'espressione «si è proceduto separatamente» — che figura nello stesso comma 1 dell'art. 210 — e la formulazione dell'art. 197, lett. a) c.p.p., secondo cui il divieto di assumere come testimoni le dette persone viene meno con l'irrevocabilità della sola sentenza di proscioglimento, ma non anche di quella di condanna).
Cass. pen. n. 9122/1995
Le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p. infatti estende a tale persona i diritti e garanzie dell'imputato; d'altro canto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per l'imputato.
Cass. pen. n. 119/1995
La possibilità di esaminare persone imputate in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) comprende anche coloro nei confronti delle quali, inizialmente imputate nello stesso procedimento, sia poi intervenuta separazione del giudizio (nella specie, per intervenuto patteggiamento all'udienza preliminare). Ne consegue, in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, l'applicazione dell'art. 513 comma 2 c.p.p., quale risulta a seguito della sentenza n. 254/92 della Corte costituzionale, sì che, dopo tale pronuncia, si deve ritenere privilegiata l'esigenza di un processo giusto alla rigidità della formale assunzione del mezzo di prova.
Cass. pen. n. 4081/1994
Le dichiarazioni di persona imputata in reato connesso, rese alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza del difensore, a norma dell'art. 350, comma 7, c.p.p., non possono essere utilizzate nel dibattimento, ma possono essere prese in conto nel giudizio abbreviato, essendo quest'ultimo regolato da norme attinenti alla fase delle indagini preliminari.
Cass. pen. n. 3252/1994
La disciplina prevista dall'art. 468 c.p.p. (deposito, a pena di inammissibilità, della lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame) non può estendersi alle persone imputate in procedimento connesso, sia per l'inequivoco tenore letterale della norma, sia perché l'esame di queste ultime è dal codice collocato non già nella parte relativa alla testimonianza (artt. 194 ss.), ma in quella relativa all'esame delle parti (artt. 208 ss.), avendo il legislatore preferito omologare tale fonte processuale alle parti private, cui è naturalmente assimilabile per la posizione di soggetto portatore di un concreto interesse processuale, piuttosto che al testimone, per definizione neutrale e disinteressato. La tassatività della previsione dell'art. 468 e la sua inestensibilità per analogia derivano, inoltre, ex art. 14 delle cosiddette preleggi, dalla sua natura di norma eccezionale in quanto costituente rilevante ostacolo all'esercizio del diritto alla prova, riconosciuto in via di principio generale dall'art. 190 c.p.p. e, ancor prima, dalla direttiva n. 69 delle legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p.
Cass. pen. n. 1048/1992
L'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura.
Le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2 lett. b) c.p.p., da valutare unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma 4, c.p.p., sono quelle rese da imputato di un reato che sia collegato a quello per cui si procede con un vero e proprio rapporto di connessione probatoria, ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, o quando gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un procedimento, spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento.