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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12277 del 28 marzo 2002

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12277 del 28 marzo 2002

Testo massima n. 1

In tema di «giusto processo», la possibilità prevista dalla disciplina intertemporale di cui all’art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63, di utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali già acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, trova applicazione ove si tratti di dichiarazioni provenienti da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’esame dibattimentale. Ne consegue che, al fine di accertare la persistenza della volontà del dichiarante di sottrarsi all’esame, deve esserne disposta la citazione.

Testo massima n. 2

Qualora, essendo state ritualmente acquisite in primo grado, in conformità della disciplina all’epoca dettata dall’art. 513 c.p.p., le dichiarazioni accusatorie di soggetti volontariamente sottrattisi all’esame dibattimentale, poi utilizzate a sostegno della pronuncia di condanna, confermata in sede di appello, la sentenza della corte d’appello sia stata annullata con rinvio, per la ritenuta necessità di disporre la rinnovazione del dibattimento al fine di ottenere la citazione dei suddetti dichiaranti, come previsto dalla sopravvenuta disciplina transitoria di cui all’art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, la corte di rinvio non può sottrarsi a tale adempimento e confermare la decisione di primo grado facendo applicazione della regola dettata dall’ulteriormente sopravvenuto art. 1, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, conv. con modif. in legge 25 febbraio 2000 n. 35, secondo cui le dichiarazioni del genere di quelle in questione, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento [ in data anteriore al 25 febbraio 2000, come successivamente stabilito dall’art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63 ], sono valutate ai fini della decisione alla sola condizione che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. Detta ultima disciplina, infatti, presuppone che trattisi di dichiarazioni legalmente acquisite agli atti; condizione, questa, da ritenersi venuta meno a seguito della precedente sentenza di annullamento ed il cui recupero sarebbe stato possibile solo mediante la prescritta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

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