Cass. pen. n. 8455 del 26 luglio 1995

Testo massima n. 1


La dichiarazione del teste che, nel corso dell'esame in sede dibattimentale, afferma di riconoscere l'imputato, è parificabile a tutte le altre rese dal teste e quindi ben distinto, sul piano strutturale, dalla ricognizione formale disciplinata dagli artt. 213 e 214 c.p.p., ond'essa non soggiace alle regole di questa e non può essere inficiata da patologie processuali, quali la nullità o l'inutilizzabilità, in caso di violazione di tali regole.

Testo massima n. 2


Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di giudizio abbreviato ritualmente accolta, resta successivamente precluso il vaglio della fondatezza o meno del suddetto dissenso, quale che sia la fase in cui ciò si verifichi.

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