Cass. pen. n. 503 del 11 luglio 1992

Testo massima n. 1


La ricognizione di voce o di persona che diventa inutilizzabile, sotto il profilo probatorio, a norma dell'art. 191 c.p.p., ove compiuta in violazione del disposto degli artt. 213 ss. c.p.p., come traspare dal tenore delle norme in questione, è solo quella disposta dall'autorità giudiziaria con atto di imperio, non già quella che è frutto di mera casualità o conseguenza dell'iniziativa assunta da parte del teste o della stessa vittima del reato.

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