Cass. civ. n. 14511 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMUEsenzione ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 - Ambito di applicazione - Alloggi IACP - Limiti - Nozione di alloggio sociale - Parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008.


In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23680 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. D CORTE COST.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 10 CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 4 CORTE COST.
DM min. ITR 22/04/2008
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 4 CORTE COST.

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