14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9693 del 3 marzo 2003
Testo massima n. 1
Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell’esame testimoniale, nei confronti dell’imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo c.p.p., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l’osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Né in contrario si può invocare un preteso «principio di tassatività del mezzo probatorio», in forza del quale, nella specie, posta l’esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest’ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall’esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto «principio di tassatività» sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell’art. 189, che prevede l’assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario
Testo massima n. 2
In tema di astensione dei prossimi congiunti dal deporre, la limitazione della relativa facoltà, nel caso del coniuge separato dell’imputato, ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza coniugale, deve ritenersi operante avendo riguardo, come termine finale, non a quello segnato dalla pronuncia della separazione legale ma a quello, se precedente, in cui di fatto è cessata la suddetta convivenza.
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