Cass. civ. n. 2895 del 10 marzo 1993
Testo massima n. 1
Oggetto del giudizio di revoca dell'interdizione e della inabilitazione (art. 429 c.c.) non è l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, sui quali fa stato la relativa sentenza i cui effetti non possono essere rimossi se non con il giudizio di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., bensì l'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza.