Cass. pen. n. 43797 del 12 novembre 2012
Testo massima n. 1
L'art. 222 c.p.p. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata).