Art. 222 – Codice di procedura penale – Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità [144, 177-186]:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 69 disp. att.; 28 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; 69 disp. att.; 30, 35 c.p.];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [215 c.p.] o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di interprete [143];
e) chi è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24662/2024
Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto).
Cass. civ. n. 19823/2024
Al privato libero professionista, che ricopre l'incarico di direttore generale di aziende sanitarie, si applica, come a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni, la normativa in materia di divieto di cumulo degli incarichi, poiché l'art. 3-bis, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 estende l'incompatibilità ai rapporti di lavoro autonomo, quale è quello che si instaura con la stipulazione di contratto d'opera con l'ente pubblico, in conformità alle finalità, perseguite dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, di sottrarre tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze, in senso lato, della P.A. ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività, verificandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento.
Cass. civ. n. 19626/2024
Le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità dell'esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l'imputato).
Cass. civ. n. 12457/2024
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
Cass. civ. n. 6287/2024
Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività.
Cass. civ. n. 48556/2023
In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).
Cass. civ. n. 48083/2023
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente "ex lege" alla commissione di illeciti avvenuta con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza alcolica di un monopattino elettrico, veicolo equiparato ai velocipedi ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la cui conduzione non è richiesta la patente di guida).
Cass. civ. n. 39526/2023
La causazione a una cliente di lesioni colpose anche gravi, avvenuta nello svolgimento dell'attività di parrucchiere, non è riconducibile, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, né all'area degli infortuni sul lavoro, in assenza di un rapporto lavorativo con la parte lesa, né alla nozione di "colpa professionale", che rimanda ai soli esercenti di una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., sicchè la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace.
Cass. civ. n. 34352/2023
Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.
Cass. civ. n. 21232/2023
La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.
Cass. civ. n. 14527/2023
Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).
Cass. civ. n. 13849/2023
Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi.
Cass. civ. n. 9455/2023
Il conferimento di un incarico professionale relativo ad ottenere il certificato di abitabilità, ove emerga l'esistenza pregressa di quest'ultimo, è nullo per difetto di causa, non essendo all'uopo consentito al giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo, ove illegittimo, in quanto tale potere è limitato ai casi in cui esso sia la fonte del diritto contestato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura afferente alla mancata disapplicazione da parte dei giudici di merito del certificato di abitabilità, atteso che esso non costituiva fonte dei diritti vantati dal professionista, ma elemento di fatto al quale le parti avevano fatto riferimento sul piano della giustificazione causale dell'impegno reciprocamente assunto).
Cass. civ. n. 8574/2023
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico).
Cass. civ. n. 8487/2023
In tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art. 16, lett. l) ed m), del r.d. n. 274 del 1929, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione" - nel caso della lett. m) a " progetto, direzione e vigilanza" -, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. L'eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.
Cass. civ. n. 6075/2023
In tema di modelli di utilità, nell'oggetto di un incarico professionale orientato al deposito della documentazione da allegare ad una domanda di brevetto non può ritenersi compresa, salva apposita pattuizione, un'attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali, essendo quest'ultima un'attività che, nella prassi commerciale, risulta oggetto di specifica richiesta.
Cass. civ. n. 756/2023
I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al pignoramento dei crediti vantati, da un commercialista membro di un'associazione professionale, a titolo di compenso per l'attività di membro del collegio sindacale di alcune società, sul presupposto che l'obbligo di riversare i rispettivi compensi in favore dell'associazione, contemplato dal relativo statuto, vincolasse i soli membri della stessa, e fosse pertanto inopponibile ai creditori del singolo associato).
Cass. pen. n. 43797/2012
L'art. 222 c.p.p. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata).
Cass. pen. n. 38413/2003
Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di perito, quando l'incarico abbia ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, e quello di interprete chiamato a tradurre le conversazioni svolte in una lingua diversa da quella italiana. (In motivazione la Corte ha osservato che la traduzione non è eseguita riguardo al testo trascritto, bensì con riferimento alla comunicazione registrata, e che sarebbe irrazionale la separazione di attività utilmente condotte in modo unitario e dalla stessa persona).
Cass. pen. n. 12165/2002
L'incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di perito prevista dall'art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p. non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa - a differenza del perito, la cui funzione è quella di esprimere un «parere», ossia un «giudizio tecnico» - porre in essere soltanto una «operazione tecnica» connessa non ad un «giudizio» ma ad una finalità di tipo «ricognitivo».
Cass. pen. n. 8587/2001
L'assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccepibile, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182 c.p.p.
Cass. pen. n. 5886/1998
Nei confronti del consulente tecnico del P.M. nominato ex art. 233 c.p.p. fuori dei casi di perizia, non sussistono le cause di incompatibilità richiamate dal comma terzo dell'art. 225 c.p.p., previste, per evidenti ragioni di imparzialità richieste a tale ausiliario del giudice, esclusivamente per il perito di ufficio.
Cass. pen. n. 5386/1994
La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art. 182 stesso codice.
Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e), c.p.p., nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma 2, c.p.p., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.
Cass. pen. n. 5421/1992
La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e va pertanto eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti nell'art. 182 stesso codice. (Nella specie la nullità derivante dal conferimento dell'incarico di perito a persona che già aveva espletato, nel corso delle indagini preliminari, l'incarico di consulente del P.M., era stata eccepita dalla parte presente con l'impugnazione della sentenza di primo grado, e quindi tardivamente).