Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2859 del 5 settembre 1968

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2859 del 5 settembre 1968

Testo massima n. 1

La convenzione con la quale due coniugi, prima dell’omologazione della separazione consensuale si distribuiscono l’obbligo delle contribuzioni patrimoniali verso i figli e determinano l’ammontare degli assegni alimentari e il modo di somministrarli conserva validità anche dopo la successiva omologazione della separazione consensuale, salvo che non sia stata espressamente modificata.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze