Art. 433 – Codice civile – Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge [51, 156];
2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali];
3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore [434];
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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