Art. 433 – Codice civile – Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge [51, 156];
2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali];
3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore [434];
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2710/2024
E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
Cass. civ. n. 13345/2023
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Cass. civ. n. 33789/2022
Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Inoltre lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente.
Cass. civ. n. 21234/2019
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/04/2018).
Cass. civ. n. 34168/2019
In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico.
Cass. civ. n. 18287/2018
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2017).
Cass. civ. n. 274/2018
L'errore ostativo consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione, e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all'autore dell'atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell'opera di terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito - di accoglimento di domanda di costituzione di rapporto di lavoro privato - che aveva ravvisato detto errore nella mancata previsione nell'avviso di selezione, predisposto dal Centro per l’impiego per la società interessata alla provvista di personale ma in difformità delle istruzioni ricevute, della clausola che poneva, come condizione per l’assunzione, l’attualità del requisito della lunga disoccupazione).
Cass. civ. n. 24208/2018
Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.
Cass. civ. n. 15397/2013
La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 c.c..
Cass. civ. n. 6116/2013
L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'"in idem placitum consensus", indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale.
Cass. civ. n. 2020/2008
Anche nelle società a responsabilità limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea in sede approvativa del bilancio la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.
Cass. civ. n. 9243/2008
L'errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione da parte della persona o dell'ufficio che nè è stato incaricato, regolato dagli artt. 1432 e 1433 c.c., deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto, perché quando è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli art. 1362 e 1363 c.c., non è applicabile la disciplina giuridica dell'errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell'annullamento del contratto. Pertanto, quando il regolamento negoziale, così come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune ed effettiva volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto, anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si deve ritenere esistente un mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma propria del contratto cui si riferisce. (Nella fattispecie, nella quale il cliente di un istituto bancario aveva lamentato l'acquisto di titoli mobiliari in misura nettamente inferiore alla quantità indicata nell'ordine compilato dall'addetto dell'istituto bancario, la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha riconosciuto l'esistenza di un mero errore materiale di compilazione da parte dell'incaricato, in quanto i titoli acquistati corrispondevano alle disponibilità finanziarie del cliente al momento dell'ordine e avevano un controvalore identico alla provvista versata dal cliente qualche giorno dopo l'acquisto).
Cass. civ. n. 6395/2004
Il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 c.c. in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale ultima norma la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell'equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo "intuitus personae".
Cass. civ. n. 1992/1996
Il Ministero dell'interno, quale istituzione intermediaria ai sensi della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, allorquando chiede la delibazione di sentenze straniere recanti la condanna agli alimenti a favore di minori agisce con propria legittimazione come portatore di un interesse proprio di natura pubblicistica ed il relativo potere di azione è svincolato dal rilascio della procura da parte del soggetto creditore degli alimenti, restando subordinato solo alla richiesta avanzata dalle autorità speditrici. Ne consegue che la procura del creditore alimentare all'autorità intermediaria, prevista solo in via eventuale dall'art. 3 n. 3 della suddetta convenzione, non conferisce alla detta istituzione nessun potere rappresentativo ulteriore ed è riconducibile alla categoria dei meri atti di impulso.
Cass. civ. n. 3540/1976
L'ipotesi in cui, per errore di trascrizione, il testo del contratto non corrisponde al comune volere delle parti — ancorché siffatta discordanza non emerga prima facie, ma sia accertabile mediante complesse e sottili indagini di carattere logico — non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo (art. 1433 c.c.) e non è riconducibile alla normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. In tale ipotesi, infatti, rispetto alla lettera del contratto deve prevalere la reale volontà comune dei contraenti, desumibile dal giudice del merito sulla scorta delle trattative preparatorie e di tutto il materiale probatorio acquisito.
Cass. civ. n. 206/1973
Ai fini dell'annullamento del contratto a norma dell'art. 1433 c.c. occorre una discordanza tra volere interno e manifestazione, che costituisce il presupposto per la configurabilità dell'errore ostativo.
Cass. civ. n. 557/1970
Il diritto agli alimenti esula dall'ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d'ordine pubblico che investono la loro disciplina, così come quella delle limitazioni di prove a detti rapporti inerente, e, rientrando nella sfera delle obbligazioni patrimoniali, è regolato (in virtù dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in genere) dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale l'obbligo degli alimenti deriva.
Cass. civ. n. 2859/1968
La convenzione con la quale due coniugi, prima dell'omologazione della separazione consensuale si distribuiscono l'obbligo delle contribuzioni patrimoniali verso i figli e determinano l'ammontare degli assegni alimentari e il modo di somministrarli conserva validità anche dopo la successiva omologazione della separazione consensuale, salvo che non sia stata espressamente modificata.
Cass. civ. n. 2066/1966
Il diritto agli alimenti sussiste anche se l'alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell'alimentando.