Cass. pen. n. 13750 del 1 dicembre 1999

Testo massima n. 1


In tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, di sei mesi previsto dall'art. 227 c.p.p. per rispondere ai quesiti non comporta la nullità o inutilizzabilità della perizia.

Testo massima n. 2


Non sussiste obbligo del giudice di dare lettura della relazione scritta eventualmente presentata dal perito, a meno che il giudice, dopo aver proceduto all'esame del perito, non lo ritenga necessario o qualcuna delle parti ne faccia richiesta; l'obbligo di lettura è prescritto solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'art. 431 c.p.p., e pertanto non per la relazione peritale scritta che non è un adempimento obbligatorio, essendo anzi previsto che il perito risponda oralmente in udienza ai quesiti postigli, e pertanto non rientra tra gli atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

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