Cass. pen. n. 1906 del 12 febbraio 1999
Testo massima n. 1
La prova testimoniale, regolarmente ammessa e assunta, è utilizzabile pure se non supportata documentalmente, anche in considerazione del fatto che il difensore che voglia contestare la deposizione testimoniale sulla base di risultanze documentali ha il potere di chiedere in qualsiasi momento l'acquisizione dei documenti rilevanti ex art. 234 c.p.p., senza dover rispettare i termini stabiliti dall'art. 269 c.p.p. per le prove orali. (Nella specie era stata contestata la deposizione testimoniale del pubblico ufficiale che aveva eseguito una verifica fiscale e aveva accertato l'evasione dell'Iva sulla scorta delle fatture di acquisto e di vendita rinvenute nell'azienda, non acquisite agli atti).
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