Cass. pen. n. 9797 del 9 marzo 2001
Testo massima n. 1
Fra gli «scritti» o «altri documenti» di cui all'art. 234 c.p.p. prevede la possibilità di acquisizione agli atti del procedimento possono farsi rientrare anche le sentenze non definitive e le ordinanze applicative di misure cautelari, siccome idonee a valere, quanto meno, come prova della loro avvenuta emissione, con riguardo a determinati fatti e nei confronti di una determinata persona.
Testo massima n. 2
Il contenuto di conversazioni intercettate può essere provato soltanto mediante l'acquisizione delle relative trascrizioni, per cui è da considerare illegittima la deposizione testimoniale nella quale si riferisca di fatti emergenti da dette conversazioni, la cui trascrizione non sia stata acquisita. (Pertanto, nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile per difetto d'interesse la relativa censura, posto che i fatti riferiti emergevano anche da altra fonte e, segnatamente, dall'acquisita copia di una ordinanza cautelare).
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