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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10258 del 27 agosto 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10258 del 27 agosto 1999

Testo massima n. 1

In tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati [ ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo ] e non per il fatto documentato [ la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del giudice ]. A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l’art. 238 bis c.p.p., che ammette l’acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili «ai fini della prova di [ recte, del ] fatto in esse accertato». Trattandosi, invece, di sentenze non irrevocabili, data l’espressa limitazione normativa, deve escludersi l’acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est, per la loro parte motiva; il che si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto dell’altro procedimento, che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze processuali [ che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica, l’accentuazione di questo o quell’aspetto o di questa o quella circostanza ].

Testo massima n. 2

In tema di verbali di prove di altri procedimenti, in base all’art. 238, primo comma, c.p.p. è ammessa l’acquisizione di prove di altro procedimento penale se si tratta [ tra l’altro ] di prove assunte nel dibattimento. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed acquisite in altro dibattimento ex art. 513 c.p.p. [ nel testo antecedente la legge n. 267 del 1997 ] stante il rifiuto di rispondere del soggetto rivestente la qualità di imputato di reato connesso, non sono state ivi «assunte», e conservano pertanto nel procedimento ad quem la natura di atti di indagine, utilizzabili per le contestazioni o eventualmente nuovamente acquisibili autonomamente ex art. 513 c.p.p., nei limiti in cui tale norma lo consente.

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