Cass. pen. n. 14647 del 14 marzo 2023
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Confisca di prevenzione - Opposizione allo stato passivo dei creditori esclusi - Credito fondato su riserva apposta nell'ambito di appalto pubblico - Iscrizione in contabilità - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Riconoscimento della pretesa - Modalità - Indicazioni - Fattispecie.
In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l'iscrizione di riserve (per maggiori oneri e costi) nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore di lavori pubblici, pur avvenuta nel rispetto degli inderogabili oneri formali previsti dalla legge, è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento della relativa pretesa, il quale presuppone il previo accertamento giudiziale della sua fondatezza, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., ove non ricorrano gli alternativi rimedi di cui agli artt. 204 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (Fattispecie in tema di rapporti tra consorzio appaltante e società consorziata esecutrice delle opere, in cui la Corte ha ritenuto doversi individuare un principio di prova nell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal direttore dei lavori, nei limiti dell'importo dallo stesso asseverato).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 05/10/2010 num. 207 art. 190
DPR 21/12/1999 num. 554 art. 164
Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 239
Cod. Civ. art. 1655
Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 3 com. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 204
Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 48
Cod. Proc. Civ. art. 2697