Cass. pen. n. 1465 del 10 novembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Effetto interamente devolutivo - Potere del tribunale del riesame di valutare ogni aspetto della misura cautelare - Sequestro preventivo funzionale alla confisca - Impugnazione limitata solo al "fumus commissi delicti" - Dovere per il giudice del riesame di valutare il "periculum in mora" - Sussistenza - Onere motivazionale - Attenuazione.
In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame, per l'effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.