Cass. pen. n. 2087 del 16 agosto 1994

Testo massima n. 1


Se delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell'art. 333, comma 3, c.p.p., gli elementi che tali denunce contengono possono stimolare l'attività di indagine nella fase processuale volta ad espletare quella iniziativa di acquisizione di notitiae criminis e di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia anonima).

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