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Art. 333 — Denuncia da parte di privati

Art. 333 — Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [ 364, 709 c.p.].

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta [ 100 ] dal denunciante o da un suo procuratore speciale .

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 9041/2018

Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, è utilizzabile la segnalazione proveniente dal “whistleblower”, in quanto l’identità del denunciate è nota, pur essendo coperta da riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite, sicchè non si incorre nel divieto di utilizzazione delle fonti anonime previsto dall’art.333, comma 3, cod.proc.pen. [In motivazione, la Corte ha precisato che, in base all’art. 54-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla l. 30 novembre 2017, n. 279, nell’ambito del processo penale l’identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell’art.329 cod.proc.pen.].

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Cass. pen. n. 2623/2004

L’atto di querela, munito di sottoscrizione autenticata, può essere depositata materialmente da un incaricato anche se non munito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell’incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente.

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Cass. pen. n. 40355/2001

È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall’art. 368 c.p., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 333 c.p.p. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire, eventualmente, una valida «notizia criminis», con conseguente idoneità di tali atti a ledere l’interesse al corretto funzionamento della giustizia e l’interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si riveli priva di fondamento.

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Cass. pen. n. 33694/2001

È configurabile il reato di calunnia anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in uno scritto anonimo.

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Cass. pen. n. 21258/2001

È ritualmente proposta la querela presentata, con le formalità di cui agli artt. 337 e 333 comma secondo c.p.p., al direttore provinciale delle Poste, se relativa a reati attinenti, direttamente o indirettamente, all’organizzazione, all’esercizio, all’utenza dei servizi postali e della telecomunicazioni o che vengano, comunque, perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi, non essendo venuta meno, a seguito della trasformazione della amministrazione postale in ente pubblico economico, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei soggetti ai quali l’art. 1 D.M. 14 agosto 1943 ha attribuito tali funzioni, atteso che l’ente resta comunque disciplinato da normativa pubblicistica e continua a perseguire finalità pubbliche. [Fattispecie relativa a reati di ingiuria e minaccia in danno di un geometra, dipendente della amministrazione postale, consumato in immobile di pertinenza della stessa, già locato ad una ditta privata e nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione in vista della sua restituzione all’ente titolare].

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Cass. pen. n. 2838/1998

In tema di formalità della querela la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall’art. 333, comma secondo, c.p.p. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta la materiale presentazione nelle mani del P.M., il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che, per legge, ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell’ufficio medesimo.

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Cass. pen. n. 12728/1995

L’art. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 prevede l’obbligo della polizia giudiziaria di compiere perquisizioni e sequestri quando abbia ricevuto notizia, anche anonima, della presenza illecita di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente detenute; tale disposizione — espressamente richiamata dall’art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale — è operante non ostando il disposto del n. 3 dell’art. 333 c.p.p. nella misura in cui questo vieta l’utilizzazione, nel processo, di denunce o delazioni anonime in quanto tali ma non preclude all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria di iniziare le indagini né, pertanto, di apprezzare quelle notizie sotto il profilo fenomenico in relazione alle successive acquisizioni.

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Cass. pen. n. 2087/1994

Se delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell’art. 333, comma 3, c.p.p., gli elementi che tali denunce contengono possono stimolare l’attività di indagine nella fase processuale volta ad espletare quella iniziativa di acquisizione di notitiae criminis e di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. [Fattispecie in tema di sequestro probatorio eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia anonima].

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