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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4086 del 8 maggio 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4086 del 8 maggio 1997

Testo massima n. 1

Dal combinato disposto dell’art. 241 c.p.p. e secondo comma dell’art. 425 c.p.p., emerge l’esistenza, nell’ordinamento processuale, di un principio che impone al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all’udienza preliminare. E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un’eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall’accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia.

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