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Art. 241 — Documenti falsi

Art. 241 — Documenti falsi

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento [ 2, 207 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4086/1997

Dal combinato disposto dell’art. 241 c.p.p. e secondo comma dell’art. 425 c.p.p., emerge l’esistenza, nell’ordinamento processuale, di un principio che impone al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all’udienza preliminare. E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un’eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall’accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia.

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