Art. 241 – Codice di procedura penale – Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento [2, 207].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 28227/2023
In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, l'ordinanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico costituisce, ai sensi dell'art. 241, d.lgs. n. 163 del 2006, titolo esecutivo, il quale, anche nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 53 del 2010, è opponibile dalla parte interessata e contestabile senza limiti in giudizio.
Cass. civ. n. 2342/2023
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).
Cass. pen. n. 4086/1997
Dal combinato disposto dell'art. 241 c.p.p. e secondo comma dell'art. 425 c.p.p., emerge l'esistenza, nell'ordinamento processuale, di un principio che impone al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all'udienza preliminare. E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un'eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall'accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia.