Cass. civ. n. 2555 del 17 marzo 1994

Testo massima n. 1


Il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118 costituisce oggetto di un credito produttivo, prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, L. 30 dicembre 1991, n. 412, di interessi e rivalutazione dalla data di provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato, in base al disposto dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., che trova applicazione — a seguito delle sentenze nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 della Corte costituzionale — anche per i crediti relativi a prestazioni assistenziali.

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