Art. 442 – Codice di procedura civile – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo [disp. att. 147-152].

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14603/2025

In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).

Cass. civ. n. 9972/2025

Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Cass. civ. n. 10667/2014

L'indennità di rischio radiologico ha natura retributiva-indennitaria, in quanto finalizzata a compensare una prestazione sanitaria resa in peculiari condizioni e ambienti lavorativi, senza che rilevino profili risarcitori derivanti dall'assorbimento delle radiazioni o dall'inadempimento di obblighi di prevenzione del datore di lavoro. Ne consegue che sulla somma corrisposta a detto titolo, qualora il relativo credito non sia maturato entro il 31 dicembre 1994, non sono cumulabili interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Cass. civ. n. 8898/2014

In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia.

Cass. civ. n. 8364/2014

Nelle controversie instaurate con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente contesti l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto, giacché nel predetto giudizio non sono configurabili situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia, per essere il "thema decidendum" limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'INPS nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido.

Cass. civ. n. 6590/2014

In materia di invalidità civile, la revoca della prestazione comporta, per ottenerne il ripristino, per l'assistito la necessità di instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali, per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale. Ne consegue che l'interessato deve proporre l'istanza amministrativa di concessione della prestazione, e, in caso di mancata presentazione di essa, il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, l'improponibilità della domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 4127/2014

In tema di domande nuove in fase di appello, nel rito del lavoro, l'erronea interpretazione di norme giuridiche può essere prospettata per la prima volta in fase d'impugnazione, non trattandosi di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 cod. proc. civ. Ne consegue che, nel caso in cui la domanda proposta in primo grado abbia avuto ad oggetto la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione della pensione di anzianità, la richiesta, da parte dell'INPS in sede di gravame, di diversa decorrenza della prestazione pensionistica, è ammissibile, competendo al giudice, accertati i requisiti per la prestazione, determinarne la data di decorrenza, in applicazione dell'art. 59, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Cass. civ. n. 3491/2014

In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto due lavoratrici legittimate all'impugnazione di un verbale di accertamento dell'INPS, elevato nei confronti del loro datore di lavoro, relativo all'annullamento della contribuzione per i periodi di lavoro da loro prestati nell'ambito dell'impresa familiare).

Cass. civ. n. 10819/2013

In tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo "standard" minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio, sicché, ove il lavoratore proponga domanda risarcitoria sulla base delle norme indicate, non è comunque ravvisabile l'introduzione nel processo di un "petitum" diverso e più ampio, oppure di una "causa petendi" basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza o su un differente fatto costitutivo, allorché si individui l'inosservanza dell'indicato "standard" minimale in circostanze comunque emerse dagli atti di causa.

Cass. civ. n. 22730/2012

In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 44, terzo comma, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.

Cass. civ. n. 14963/2012

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, del d.l.vo n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 3704/2012

In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.

Cass. civ. n. 18810/2010

La controversia, avente ad oggetto la ripetizione dei contributi che il sanitario assume illegittimamente versati dall'INADEL sui cosiddetti compensi fissi erogati dagli enti mutualistici, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, inerendo tali compensi non al rapporto di pubblico impiego, ma al distinto rapporto di prestazione d'opera professionale nell'interesse dei detti enti.

Cass. civ. n. 4065/2010

Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative, che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo, non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e sono pertanto devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, a seconda che le situazioni giuridiche maturate (le quali si ricollegano alla cessazione del rapporto) siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina dell'art. 45, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001.

Cass. civ. n. 499/2009

In tema di contribuzione previdenziale, gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, pur costituendo misure distinte di riduzione dell'obbligo contributivo (la prima, legata ad un criterio di territorialità ed incidente sulla contribuzione della invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché volta ad ottenere un aumento dell'occupazione; la seconda, operante in base ad un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica ed incidente prevalentemente sulla contribuzione di malattia, nonché diretta a ridurre il costo del lavoro), si configurano, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) dell'obbligo contributivo e, quindi, appartengono entrambe all'unitario rapporto previdenziale contributivo, essendo altresì unitario il criterio di accertamento della natura dell'attività espletata dall'impresa, da rinvenirsi nella più generale qualificazione presente nell'ordinamento tramite l'art. 2195 c.c. Ne consegue che l'accertamento della natura industriale dell'attività imprenditoriale effettuato in una controversia relativa al diritto agli sgravi contributivi fa stato nella successiva causa relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali, avendo i due giudizi ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, nonché il medesimo punto di diritto fondamentale nella natura dell'attività esercitata dall'azienda medesima. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in forza del giudicato formatosi in precedente giudizio sulla natura industriale dell'attività esercitata da un Consorzio agrario al quale era stato riconosciuto il diritto agli sgravi contributivi, aveva respinto la domanda, avanzata dallo stesso Consorzio in successivo giudizio, per la restituzione, da parte dell'INPS, delle somme corrisposte a titolo di contributi di malattia, asseritamente non dovute in base al preteso diritto alla loro fiscalizzazione in quanto azienda manifatturiera).

Cass. civ. n. 23880/2008

In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d'indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite, il quale, dunque, nel giudizio volto alla ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità che gli spetta in astratto, non ha interesse a dolersi della decorrenza data all'altrui diritto.

Cass. civ. n. 13060/2007

La domanda proposta dall'Inpdap di rimborso degli interessi legali versati ad ex dipendenti per il ritardo nella corresponsione della indennità di fine rapporto, ha causa petendi nel rapporto contributivo fra il medesimo ente previdenziale e l'Amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza in ordine alla controversia relativa al rimborso dei predetti interessi legali per il menzionato ritardo, i quali, essendo previsti dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 79 del 1997 convertito nella legge n. 147 del 1997, non sono qualificabili come interessi moratori, ma hanno la stessa natura previdenziale del credito principale, sicché la controversia appartiene alla competenza del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.c.

Cass. civ. n. 3195/2007

La domanda proposta da ex dipendenti pubblici (nella specie del Ministero della Pubblica Istruzione) nei confronti dell'Inpdap, diretta alla dichiarazione del diritto al beneficio pensionistico di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, in conseguenza dell'avvenuta prestazione del servizio in ambiente esposto all'amianto, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, poiché inerisce una controversia sulla misura della pensione, che involgendo la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di detta misura, senza alcuna possibilità che, la decisione del giudice contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi al trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di tale giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione.

Cass. civ. n. 8026/2003

Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute sullo stipendio e versate all'Inps a titolo di contribuzione previdenziale, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza del debito previdenziale, ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l'art. 429, c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, essendo irrilevante che le trattenute siano state effettuate in forza di una legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, dovendo altresì ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario la successiva emanazione di norme di favore per l'Inps in ordine alle modalità del rimborso, delle quali il datore di lavoro non può giovarsi, in quanto concernenti il rapporto pubblicistico intercorrente tra questi e l'ente previdenziale. (Fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dal Consorzio provinciale trasporti casertani sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell'ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno).

Cass. civ. n. 15719/2002

Le controversie promosse dai dipendenti ferroviari collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 al fine di ottenere una nuova determinazione del trattamento di quiescenza sulla base del diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata riguardano la materia pensionistica in quanto, ai fini della relativa decisione, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della diminuzione dell'integrità psico-fisica del lavoratore si esplica solamente al fine di valutarne gli effetti per la riliquidazione della pensione. Esse, pertanto, in base all'art. 386 c.p.c. — secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del petitum sostanziale — sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti la quale non ha subito, in materia, alcuna modificazione né per effetto della trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato (disposta dalla citata legge n. 210 del 1985) con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri né in conseguenza della successiva trasformazione dell'Ente in società per azioni. Infatti, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.

Cass. civ. n. 10955/2002

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale.

Cass. civ. n. 10615/2002

I trattamenti di pensione corrisposti dallo stesso datore di lavoro, e non da un centro autonomo di imputazione di un distinto rapporto previdenziale, hanno natura di retribuzione differita, anche se della prestazione sia beneficiario iure proprio il coniuge superstite, in quanto la ragione dell'obbligazione del datore di lavoro risiede pur sempre nel pregresso rapporto di lavoro. Pertanto, la prestazione di cui il coniuge superstite è creditore, partecipa della natura lavoristica del credito retributivo del lavoratore, e alla stessa sono applicabili interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., terzo comma. (Fattispecie relativa al credito del coniuge superstite di un dipendente della Società San Paolo Imi Spa, relativo ad Assegno Integrativo di Quiescenza).

Cass. civ. n. 8175/2001

In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro — che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952 — è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi — è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. In merito a tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché, da un lato, ad esso si applicano la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. e l'art. 429 c.p.c. in materia di interessi e rivalutazione e, dall'altro, esso può essere fatto valere indipendentemente dall'avvenuto rimborso in favore del datore di lavoro dei contributi indebitamente versati. (Fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dall'ATM sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell'ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno).

Cass. civ. n. 762/1999

La domanda, proposta nei confronti dell'INPS da un suo ex dipendente, di risarcimento del danno (corrispondente alla svalutazione monetaria) conseguente al ritardato pagamento delle quote effettive dovute della pensione erogatagli a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dà luogo ad una controversia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui l'omissione dei pagamenti si riferisca alla quota aggiuntiva prevista a fini perequativi dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 e si colleghi ad una presunta (ed erronea, alla stregua della norma interpretativa contenuta nella legge n. 45 del 1986, di conversione con modificazioni del D.L. n. 787 del 1985) applicazione dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978, in connessione con l'erogazione all'ex dipendente, da parte dell'ente stesso, di un trattamento pensionistico integrativo.

Cass. civ. n. 12540/1998

In tema di divorzio, l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sostituendo l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come riformulato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n 436), ha introdotto un regime radicalmente diverso, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, rispetto alla disciplina previgente sul trattamento economico del divorziato a seguito del decesso dell'ex coniuge avente diritto a pensione che non abbia lasciato un coniuge superstite avente titolo a pensione di reversibilità. Mentre, infatti, alla stregua del predetto art. 2 della legge n. 436 del 1978, il trattamento attribuibile al coniuge divorziato in tale ipotesi consisteva in una prestazione patrimoniale di natura non ontologicamente previdenziale, rimessa alla discrezionalità del giudice in relazione sia all'an che al quantum, e determinabile dal Tribunale ordinario, secondo il rito della camera di consiglio, secondo le più recenti disposizioni, il diritto del divorziato non dipende da una pronuncia giudiziale, ed il quantum dell'attribuzione varia automaticamente secondo la dinamica incrementativa prevista per quella pensione, mentre le eventuali controversie sono attribuite alla competenza degli organi giurisdizionali cui è istituzionalmente affidata la cognizione delle controversie in materia di trattamenti previdenziali (in via generale, giudice del lavoro; Corte dei conti, se la pensione sia a carico dello Stato. Dalla descritta differenziazione tra la disciplina previgente e quella attuale, deriva la profonda diversificazione, quanto a petitum, a causa petendi e a regime processuale, dell'azione diretta all'attribuzione ex art. 13 della legge n. 74 del 1987 rispetto a quella prevista dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978. Ne consegue che, ove con l'atto introduttivo dell'azione giudiziale il divorziato abbia fondato la sua pretesa su uno dei richiamati regimi, la successiva richiesta, nel corso del medesimo giudizio, dell'attribuzione, in alternativa, del trattamento previsto nell'altro regime realizza una inammissibile mutatio libelli. Né il giudice che accerti l'infondatezza della domanda sulla base del regime invocato può decidere alla stregua dell'altro, essendo carente del potere di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta.

Cass. civ. n. 5971/1998

L'art. 442 c.p.c. sottopone al rito del lavoro ed alla relativa competenza per materia le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni e ad ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatoria ed inoltre tutte quelle controversie che hanno per oggetto quelle forme di previdenza e di assistenza che trovano origine dai contratti e accordi collettivi. Esulano invece dall'ambito di applicazione di suddetto articolo e sono assoggettate alle regole ordinarie del processo le controversie relative a forme di assicurazione privata liberamente assunte a favore di determinate categorie di lavoratori in relazione alle quali non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni, essendo queste subordinate al regolare versamento dei contributi da parte degli obbligati. Deriva da quanto precede che deve essere sottoposta alla cognizione del giudice naturale, secondo le normali regole della competenza per valore, la controversia tra il Fondo sociale di mutua assistenza e previdenza dei piloti dei porti italiani e l'iscritto a detto Fondo, non avendo tale controversia natura previdenziale.

Cass. civ. n. 1551/1997

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali, relativi ai crediti aventi ad oggetto la quota aggiuntiva prevista dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e concernente le pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla data sopra indicata.

Cass. civ. n. 7263/1994

Nelle controversie relative al pagamento di contributi previdenziali, promosse dall'Inps nei confronti di enti pubblici non economici, l'esistenza del rapporto di lavoro (subordinato), costituente il presupposto del rapporto previdenziale, può essere accertata incidenter tantum (siccome questione pregiudiziale) dal giudice ordinario, il quale deve invece sospendere la propria pronuncia sul credito previdenziale, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla sussistenza (o no) del rapporto di pubblico impiego (c.d. causa pregiudiziale), nel caso in cui l'ente pubblico convenuto, non limitandosi a contestare tale rapporto, abbia manifestato, esplicitamente o implicitamente, la volontà di ottenere l'accertamento circa l'esistenza o non del rapporto predetto con efficacia di giudicato.

Cass. civ. n. 3734/1994

La controversia promossa da un dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per conseguire dall'Amministrazione medesima, nella sua qualità di gestrice dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), la corresponsione di una rendita per invalidità derivante da infortunio sul lavoro, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale, autonomo e distinto da quello di pubblico impiego (nonostante il cumulo, da parte dell'Amministrazione, della qualità di datore di lavoro e di assicuratore), e pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, essendo in contrario irrilevante, nel caso di infortunio in itinere, l'atto amministrativo con il quale il dipendente sia stato autorizzato a risiedere fuori dalla sede di lavoro con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti. (Principio enunciato in relazione a fattispecie anteriore alla trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico economico ai sensi del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con L. 29 gennaio 1994, n. 71).

Cass. civ. n. 3310/1994

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cui fa riferimento l'art. 442, primo comma, c.p.c., sono quelle relative alle prestazioni che debbono essere erogate dagli enti previdenziali ed ai rapporti obbligatori fra gli enti predetti ed i soggetti obbligati al versamento dei contributi. Pertanto, da tali controversie — come da quelle previste dal secondo comma dello stesso articolo (che si riferisce a forme di previdenza o assistenza previste, anziché da norme, da contratti o accordi collettivi) — esula (con conseguente inapplicabilità del rito del lavoro) la controversia inerente ad un rapporto sorto ad una convenzione privata, stipulata tra un ente pubblico ed un'associazione privata per l'assistenza ai mutilati ed agli invalidi, ed avente per oggetto il pagamento delle rette da parte del committente.

Cass. civ. n. 2555/1994

Il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118 costituisce oggetto di un credito produttivo, prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, L. 30 dicembre 1991, n. 412, di interessi e rivalutazione dalla data di provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato, in base al disposto dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., che trova applicazione — a seguito delle sentenze nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 della Corte costituzionale — anche per i crediti relativi a prestazioni assistenziali.

Cass. civ. n. 7/1993

La giurisdizione del giudice ordinario (con la competenza del giudice del lavoro) in ordine alla controversia relativa all'indennità premio di servizio corrisposta dall'Inadel ai dipendenti degli enti locali, che ha carattere previdenziale, non trova deroga (in favore di quella del giudice amministrativo) per la circostanza che l'ente previdenziale abbia contestato la sussistenza del rapporto di pubblico impiego fra il lavoratore e l'ente pubblico beneficiario delle prestazioni lavorative, dovendo l'accertamento della sussistenza o no di detto rapporto (costituente un presupposto estrinseco al rapporto assicurativo-previdenziale) essere svolto - fuori delle situazioni di cui all'art. 34 c.p.c. e comunque nelle controversie solo fra l'Inadel ed i lavoratori - in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale.

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