Art. 442 – Codice di procedura civile – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo [disp. att. 147-152].
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14603/2025
In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).
Cass. civ. n. 9972/2025
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 2145/2021
Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/01/2018).
Cass. civ. n. 22/2019
È inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza.
Cass. civ. n. 24589/2019
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 28986/2019
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Cass. civ. n. 31282/2019
In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.
Cass. civ. n. 14154/2019
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Cass. civ. n. 21163/2018
La controversia di natura previdenziale non è soggetta alla sospensione dei termini feriali anche se trattata dal giudice fallimentare con il relativo rito, posto che ai fini della sottrazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce causa di lavoro quella in cui, a prescindere dalle forme processuali, è controverso un credito di lavoro o previdenziale.
Cass. civ. n. 23825/2018
Con riferimento al presupposto medico - legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.l.vo n. 509 del 1988, integra la norma primaria ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice, che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella, comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 19249/2018
In materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invalidità si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare per legge la fattispecie costitutiva del diritto all'assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito contributivo e assicurativo per l'accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l'impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito.
Cass. civ. n. 19274/2018
Nel rito del lavoro, la prospettazione da parte dell'INPS del corretto criterio giuridico di ricalcolo della pensione di reversibilità, attenendo ai fatti costitutivi del diritto rivendicato e non costituendo quindi eccezione in senso stretto, rappresenta una mera difesa non suscettibile, come tale, di essere considerata tardiva in sede di appello.
Cass. civ. n. 7755/2017
La controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale sulla pensione di reversibilità attiene al trattamento pensionistico e, se derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
Cass. civ. n. 11516/2017
Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'INPS una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato, in quanto, vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur in presenza dell'avvenuto riconoscimento amministrativo del diritto alla prestazione, intervenuto in epoca successiva alla proposizione dell'appello, aveva respinto la domanda di accertamento dell’invalidità, omettendo di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, rispetto a quelle rassegnate dall'ausiliario nel giudizio di gravame).
Cass. civ. n. 26818/2016
In tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai fini della proponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all’INPS, è indispensabile la preventiva presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di ipotesi non assimilabile alle domande di rimborso proposte dall’Istituto per sgravi contributivi indebitamente percepiti.
Cass. civ. n. 26565/2016
Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite.
Cass. civ. n. 24104/2016
In tema di prestazioni assistenziali o previdenziali, quando il diritto ad una (maggiore) prestazione previdenziale sorga dalla data di entrata in vigore della legge che lo prevede, e non vi sia necessità di presentazione della domanda amministrativa per il suo conseguimento, gli interessi e la rivalutazione maturano, a norma dell'art. 442 c.p.c. (come inciso da Corte cost. n. 56 del 12 aprile 1991), dopo il decorso del termine di centoventi giorni computato a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di appello con riferimento alle differenze dovute ex art. 3, comma 22, del d.l.vo n. 164 del 1997, abrogativo della disciplina anticumulo tra pensione ed il 50% del reddito da lavoro, facendo decorrere i centoventi giorni, trascorsi i quali era configurabile per l'INPS un ritardo dell'adempimento, dal 1° luglio 1997, data di entrata in vigore della norma).
Cass. civ. n. 23300/2016
In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Cass. civ. n. 18041/2015
L'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro (fattispecie relativa a trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo costituito dalla Sicilcassa s.p.a).
Cass. civ. n. 16681/2015
Nel caso di azione dell'INPS per il recupero di contributi non versati, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice in via incidentale, non suscettibile di giudicato e, quindi, inidonea a vincolare il terzo e a lederne il diritto di difesa.
Cass. civ. n. 14961/2015
In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento, dovendosi, peraltro, riconoscere, ove una siffatta positiva declaratoria sia stata comunque adottata, l'interesse dell'INAIL ad impugnare e rimuovere la sentenza di primo grado, emessa "contra legem", contenente una statuizione che riguarda, in ogni caso, l'Istituto, e ciò a prescindere dal contenuto immediatamente lesivo della stessa.
Cass. civ. n. 13975/2015
Il trattamento d'invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidità e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello "spatium deliberandi" (di centoventi giorni) considerato dalla sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991.
Cass. civ. n. 13973/2015
In tema di assegno d'invalidità, il requisito economico previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, costituisce un fatto costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale che, ove non contestato, può ritenersi provato purché esaustivamente dedotto in giudizio dall'attore.
Cass. civ. n. 1172/2015
La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'INPS, ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale.
Cass. civ. n. 1035/2015
Nelle cause proposte dopo il 3 settembre 1998 - data di entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - ed aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali (nella specie, l'accertamento della condizione di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), il titolare dal lato passivo del diritto controverso è l'I.N.P.S., soggetto obbligato alle prestazioni, che deve essere convenuto in giudizio, restando esclusa l'ammissibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile.
Cass. civ. n. 18558/2014
Agli interessi sui crediti previdenziali ed assistenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, non avendo essi la natura di veri e propri "accessori" del credito "principale", bensì di componenti essenziali di una prestazione unitaria, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento soltanto parziale della prestazione, alla cui determinazione il giudice deve provvedere anche in assenza di domanda giudiziale. Ne consegue che la domanda di pagamento del residuo credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo tra loro, non potendo operare in relazione agli interessi legali la disciplina generale in materia di anatocismo recata dall'art. 1283 cod. civ.
Cass. civ. n. 18208/2014
In materia di opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il richiamo, effettuato dall'art. 24, comma 6, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, all'art. 442, primo comma, cod. proc. civ., che a sua volta richiama il capo I del titolo IV del libro II del codice di rito, comporta l'applicabilità delle disposizioni in materia di impugnazioni, sicché avverso la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione è esperibile l'appello.
Cass. civ. n. 17861/2014
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i dipendenti dell'Ente poste italiane, l'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nello stabilire che, a partire dal primo gennaio 1999, l'INAIL è l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, determina una successione "ex lege" a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., sicché nei giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998, ed aventi per oggetto le suddette prestazioni, sussiste e permane la legittimazione passiva dell'Ente datore di lavoro.
Cass. civ. n. 13574/2014
In tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 13114/2014
La riduzione della capacità di guadagno al di sotto del limite di legge integra il fatto costitutivo del diritto alla pensione d'invalidità e va accertata dal giudice anche d'ufficio. Ne consegue che l'ente previdenziale può, in appello, contestare la sussistenza di detta riduzione, trattandosi di contestazioni che rimangono nell'ambito dell'originario "thema decidendum" e, dunque, hanno natura di eccezioni in senso lato od improprio, non soggette al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 10667/2014
L'indennità di rischio radiologico ha natura retributiva-indennitaria, in quanto finalizzata a compensare una prestazione sanitaria resa in peculiari condizioni e ambienti lavorativi, senza che rilevino profili risarcitori derivanti dall'assorbimento delle radiazioni o dall'inadempimento di obblighi di prevenzione del datore di lavoro. Ne consegue che sulla somma corrisposta a detto titolo, qualora il relativo credito non sia maturato entro il 31 dicembre 1994, non sono cumulabili interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.
Cass. civ. n. 8898/2014
In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia.