Cass. civ. n. 14688 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Pagamento delle spese processuali in favore dello Stato – Necessità – Statuizione officiosa da parte del giudice dell’impugnazione – Ammissibilità - Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Esclusione – Fattispecie.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, con statuizione che, ove non disposta dal giudice di primo grado, può essere assunta anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, senza che si configuri alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza appello che aveva disposto d'ufficio il pagamento in favore dello Stato delle spese legali, liquidate dal giudice di primo grado in favore del procuratore antistatario della parte ammessa al relativo patrocinio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15817 del 2019

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112

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