Cass. civ. n. 14692 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inesistenza o nullità - Distinzione - Conseguenze in ordine al rimedio proponibile - Fattispecie.


L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4529 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 643
Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 160
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

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