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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1557 del 22 maggio 1991

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1557 del 22 maggio 1991

Testo massima n. 1

Nessun rilievo preclusivo in tema di sequestro svolgono l’accertata illegittimità della perquisizione, o la revoca di un precedente sequestro, ove vengano acquisite prove aventi caratteristica di realtà [ res delicti ], sia perchè perquisizione e sequestro hanno differenti presupposti e differente funzione giuridica, ancorchè eventualmente convergenti sul piano dei risultati, sia perchè, al di fuori di prove che regole sostanziali o processuali escludano in modo assoluto, tutte le altre sono coattivamente acquisibili, ed eventuali irregolarità nell’acquisizione, a parte censure di carattere disciplinare o penale, non impediscono che, in attesa della successiva emissione di valido sequestro, sulla cosa si realizzi quanto meno uno stato di «fermo reale» analogo a quello che l’art. 354 c.p.p. riconosce nei poteri degli agenti di polizia giudiziaria.

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