Cass. civ. n. 14706 del 27 maggio 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Valutazione di manifesta eccessività - Criteri - Comparazione con il danno ipoteticamente risarcibile - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie in tema di danno da demansionamento.
Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.