Cass. pen. n. 255 del 17 maggio 1995
Testo massima n. 1
La banca presso la quale si è proceduto a sequestro probatorio o preventivo di titoli e valori appartenenti all'imputato e sui quali l'istituto non vanta alcun potere dispositivo in virtù di titolo obbligatorio o reale, non è legittimata alla istanza di riesame, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di legittimazione di cui all'art. 257 c.p.p.
Testo massima n. 2
Non è legittimato a proporre il riesame del provvedimento di sequestro il soggetto cui, ai sensi dell'art. 259 comma secondo c.p.p.,l'autorità giudiziaria affida la custodia delle cose sequestrate, giacché all'ausiliario dell'autorità giudiziaria sequestrante non possono competere poteri di iniziativa autonoma in contrasto con atti e provvedimenti ai quali deve restare per definizione strumento esterno di attuazione.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi