Art. 257 – Codice di procedura penale – Riesame del decreto di sequestro

1. Contro il decreto di sequestro [253] l'imputato [60, 61], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [318 2, 322 2, 588].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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