Cass. civ. n. 14726 del 27 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Contenuto - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.


In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16841 del 2018

Normativa correlata

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

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