Cass. pen. n. 24225 del 27 giugno 2005

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari, il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al P.M. che procede alle indagini. Nel caso di rigetto della relativa istanza, la decisione negativa può essere impugnata davanti al Gip ex art. 263 c.p.p., il quale è competente pertanto a provvedere al rilascio delle copie richieste.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE