Art. 258 – Codice di procedura penale – Copie dei documenti sequestrati
1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17604/2023
In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.
Cass. civ. n. 8762/2023
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Cass. pen. n. 29019/2010
Non è soggetto a impugnazione l'atto con cui la P.G. disponga l'estrazione di copia di atti o documenti rinvenuti all'esito di perquisizione. (Fattispecie di richiesta di riesame). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Trani, 08/01/2010).
Cass. pen. n. 14511/2009
Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 22 Ottobre 2008).
Cass. pen. n. 8423/2007
Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall'art. 263 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L'autorità giudiziaria, inoltre, competente ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen. ad autorizzare il rilascio gratuito di copie autentiche di documenti sequestrati, è l'autorità che procede e, nella fase delle indagini, il pubblico ministero. In entrambe le ipotesi l'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione, prevista dall'art. 263, quinto comma cod. proc. pen., davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. La mancata previsione del ricorso per cassazione avverso la relativa decisione non esclude che esso possa essere proposto, ma comporta limiti ai motivi ed alla cognizione del giudice di legittimità, potendo con esso dedursi solo vizi di carattere procedurale, inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Palermo, 10 Marzo 2006).
Cass. pen. n. 24225/2005
Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari, il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al P.M. che procede alle indagini. Nel caso di rigetto della relativa istanza, la decisione negativa può essere impugnata davanti al Gip ex art. 263 c.p.p., il quale è competente pertanto a provvedere al rilascio delle copie richieste.
Cass. pen. n. 541/1999
Al detenuto in espiazione di pena va restituito, per lo meno in copia, il passaporto ritiratogli in pendenza di giudizio. Se in questa fase, invero, il provvedimento può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare, in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare la misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sé, il pericolo di fuga.
Cass. pen. n. 2724/1995
L'autorità giudiziaria che, ai sensi dell'art. 258, comma primo, c.p.p., può disporre l'estrazione di copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, non è il tribunale del riesame, cui compete la restituzione solo nelle ipotesi in cui ritenga illegittimamente appreso l'oggetto del sequestro, bensì, nel corso delle indagini preliminari, lo stesso pubblico ministero che ha disposto la misura, sulla cui decisione negativa in ordine alla domanda di restituzione può eventualmente instaurarsi la procedura di opposizione di cui all'art. 263, comma quinto, c.p.p.
Cass. pen. n. 721/1992
Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al pubblico ministero che procede alle indagini e non al giudice.