Cass. pen. n. 541 del 18 marzo 1999

Testo massima n. 1


Al detenuto in espiazione di pena va restituito, per lo meno in copia, il passaporto ritiratogli in pendenza di giudizio. Se in questa fase, invero, il provvedimento può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare, in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare la misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sé, il pericolo di fuga.

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