Cass. pen. n. 904 del 21 settembre 1994
Testo massima n. 1
La conservazione del bene sequestrato non richiede, salvo il caso di bene deteriorabile, una specifica ed ulteriore attività oltre quella della semplice custodia in luogo idoneo. D'altro canto, la destinazione di un'area a luogo di custodia — con implicita ed inevitabile sottrazione di esso ad altri usi produttivi — rappresenta il presupposto logico giuridico e fattuale di un qualunque dovere di custodia. Ne consegue che al custode non è dovuto un compenso ulteriore per la conservazione del bene non deperibile oggetto di sequestro. (Nella specie è stata annullata senza rinvio, l'ordinanza del pretore che, in materia di custodia relativa a veicolo sequestrato, aveva liquidato, oltre alle spese di custodia, anche una somma a titolo di costi di conservazione, ritenendo in questi rientranti necessariamente quelli inerenti alla destinazione di un'area per la sosta del veicolo durante il sequestro, posto che essa viene sottratta alla produzione di un reddito diverso).
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