Avvocato.it

Art. 259 — Custodia delle cose sequestrate

Art. 259 — Custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120.

2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia [ 349 c.p.]. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria . Al custode può essere imposta una cauzione. Dell’avvenuta consegna, dell’avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 38470/2008

Le tabelle introdotte dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 per la determinazione dell’indennità spettante al custode delle cose sottoposte a sequestro nel procedimento penale, trovano applicazione solo se al momento dell’entrata in vigore del citato decreto non sia stato ancora emesso dall’autorità giudiziaria il decreto di liquidazione della suddetta indennità.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5061/2006

La proroga tardiva dell’autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare « ex post» la mancanza di autorizzazione e a consentire l’utilizzazione delle intercettazioni svoltesi « medio tempore» ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. [Fattispecie in cui la Corte di cassazione, pur ribadendo il principio enunciato, ha escluso che le intercettazioni fossero inutilizzabili, non essendo presenti, nel materiale probatorio utilizzato per la decisione, intercettazioni eseguite medio tempore].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 35103/2003

In virtù del rinvio operato dall’art. 104 att. c.p.p., la disciplina prevista dall’art. 259, comma 2 c.p.p., in materia di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che il custode ha esclusivamente l’obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell’autorità giudiziaria. Pertanto non può essergli imposto dall’autorità giudiziaria l’onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che vengano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 7065/2002

In tema di liquidazione del compenso per la custodia di mezzi di trasporto sottoposti a sequestro, non possono applicarsi alla custodia di imbarcazioni le tariffe stabilite per gli autoveicoli, ostandovi la specificità dei luoghi e delle modalità di custodia di un natante. Il giudice deve perciò, nel determinare equitativamente la tariffa applicabile, considerare le dimensioni del natante, le sue caratteristiche, il luogo e le modalità di ormeggio e di custodia e ogni eventuale diversità rispetto alle forme di custodia abituali dei natanti commerciali e da diporto, cui sono applicate localmente specifiche tariffe portuali legate alle leggi di mercato. [Nel caso di specie la Corte ha annullato, anche perché mancante di motivazione sugli elementi specifici, l’ordinanza giudiziale di liquidazione del compenso, per lire 2.472.000, fondata sulle tariffe prefettizie per la custodia di autoveicoli, ritenendo tuttavia non automaticamente applicabili ad una vecchia imbarcazione, sequestrata perché utilizzata per il trasporto clandestino di immigrati, le tariffe predisposte dal locale Consorzio del Porto, comportanti un compenso di lire 155.448.000].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 34645/2001

In virtù del rinvio operato dall’art. 104 disp. att. c.p.p., la disciplina prevista dall’art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest’ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l’amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all’autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell’ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia [art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6772/1998

Poiché il rapporto che si instaura tra l’amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non ha natura privatistica bensì quella pubblicistica derivante dall’attribuzione di un ufficio che non può essere rifiutato, la determinazione dei compensi non è affidata alla contrattazione bensì è prerogativa dell’autorità giudiziaria, che ben può fare riferimento, a tal fine, alle tariffe autoritativamente stabilite dai prefetti per la custodia dei beni sottoposti a sequestro amministrativo ovvero, in mancanza di questa, a criteri equitativi, senza alcun obbligo di applicare i prezzi indicati da Aci o Ancsa per l’attività di parcheggio ed autorimessa.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3185/1998

Quando vi sia stata materiale apprensione, per finalità di giustizia penale, da parte di organi a ciò abilitati, di cose oggettivamente suscettibili di sequestro, le quali siano poi state affidate in custodia ad un terzo, il diritto di quest’ultimo al compenso previsto dalla legge non può essere pregiudicato dall’eventuale mancanza del formale provvedimento che abbia disposto il sequestro medesimo.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1148/1996

In tema di liquidazione in fase esecutiva del compenso al custode delle cose sottoposte a sequestro il giudice può liquidare equitativamente il compenso ritenuto congruo anche se inferiore alle tabelle o agli usi locali.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2489/1995

Il diritto all’indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una data somma di denaro.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 223/1995

In tema di spese relative a sequestro penale di un bene, poiché le tariffe correnti sono di regola comprensive sia della custodia che dell’apprestamento di mezzi e strutture per la conservazione del bene sequestrato, non è consentito liquidare al custode somme per conservazione sul rilievo che era necessario riconoscere una retribuzione per la destinazione di un’area a luogo di custodia, con implicita sottrazione della stessa ad altri usi produttivi, e per spese di gestione, in quanto la disponibilità di un’area rappresenta il presupposto logico-giuridico di un qualunque dovere di custodia e perché ogni attività ulteriore rispetto alla mera custodia deve essere provata.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 951/1994

Il custode di beni sottoposti a sequestro penale deve ricevere lo stesso trattamento che l’art. 12, comma 3, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riserva a colui che sia nominato custode di cose sequestrate, in presenza di un illecito amministrativo ex art. 19, L. 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 12 citato, però, disponendo che il giudice procede alla liquidazione tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, non ancora sic et sempliciter il compenso alle stesse ma lascia un certo margine di potere discrezionale. Il giudice, pertanto, può discostarsi dalle tariffe, inverandole nella realtà, ma deve farlo con equilibrio, non riducendo il corrispettivo a qualcosa di simbolico ma considerando che la custodia è pur sempre un peso imposto a qualcuno. [Nella fattispecie, il tribunale aveva ritenuto che i calcoli sulla base delle tariffe ACI andassero ridimensionate; tenuto conto della realtà locale, un’area geografica economicamente depressa, e soprattutto, dell’ubicazione assolutamente decentrata rispetto al centro urbano della zona adibita alla custodia dei beni].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 904/1994

La conservazione del bene sequestrato non richiede, salvo il caso di bene deteriorabile, una specifica ed ulteriore attività oltre quella della semplice custodia in luogo idoneo. D’altro canto, la destinazione di un’area a luogo di custodia — con implicita ed inevitabile sottrazione di esso ad altri usi produttivi — rappresenta il presupposto logico giuridico e fattuale di un qualunque dovere di custodia. Ne consegue che al custode non è dovuto un compenso ulteriore per la conservazione del bene non deperibile oggetto di sequestro. [Nella specie è stata annullata senza rinvio, l’ordinanza del pretore che, in materia di custodia relativa a veicolo sequestrato, aveva liquidato, oltre alle spese di custodia, anche una somma a titolo di costi di conservazione, ritenendo in questi rientranti necessariamente quelli inerenti alla destinazione di un’area per la sosta del veicolo durante il sequestro, posto che essa viene sottratta alla produzione di un reddito diverso].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1594/1994

I provvedimenti in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di custodia dei beni sequestrati non sono impugnabili in cassazione ma opponibili dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’incidente regolato dagli artt. 665 e seguenti, c.p.p.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze