Art. 259 – Codice di procedura penale – Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia [349 c.p.] . Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria . Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 626/2025
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Cass. civ. n. 18683/2024
È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto).
Cass. civ. n. 23739/2023
In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera, pertanto, l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul c.d. agente modello.
Cass. civ. n. 22034/2023
In tema di segni distintivi, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, composto da elementi denominativi ed elementi figurativi, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante, in quanto, sebbene i primi siano in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, potendo questi ultimi, per la forma, dimensioni, colore o la loro collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.(Affermando detto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla registrazione di un marchio in cui l'elemento figurativo era composto da due "C" contrapposte e quello denominativo era rappresentato dal patronimico "Gianni Altieri", ritenendo che pur a fronte di innegabili somiglianze, l'aggiunta dell'elemento patronimico fosse sufficiente ad escludere il rischio di confusione fra i segni in conflitto).
Cass. civ. n. 21586/2023
In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale, il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato.
Cass. civ. n. 20800/2023
In tema di diritti di privativa industriale, il titolare del marchio oggetto di contraffazione può chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, ai sensi dell'art. 125 del codice della proprietà industriale, senza che sia necessario allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse stata, trattandosi di un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale.
Cass. civ. n. 12092/2023
In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo sia posto in essere da un terzo interposto, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui costui sia un dipendente dell'imprenditore avvantaggiato, nel qual caso quest'ultimo risponde dell'illecito ai sensi dell'art. 2049 c.c. purché sussista un nesso di "occasionalità necessaria" fra l'incarico affidato al terzo e il compimento dell'atto pregiudizievole, e la diversa ipotesi in cui l'interposto non sia un dipendente dell'imprenditore, nel qual caso la responsabilità di quest'ultimo si collega all'art.2598 c.c., nella parte in cui qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, sempreché, tuttavia, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa dell'imprenditore, l'atto del terzo corrisponda al suo interesse e l'interposto si trovi con esso in una relazione tale da qualificarne l'agire come diretto ad avvantaggiarlo.
Cass. civ. n. 6876/2023
In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio anzidetto a fronte di una preordinata commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti di un noto stilista, di fatto non concretizzatasi per l'intervenuto sequestro penale dei medesimi).
Cass. civ. n. 4738/2023
In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione "ex lege" di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell'art. 259 c.p.p., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore.
Cass. civ. n. 2342/2023
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).
Cass. pen. n. 25383/2010
Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di custodia di sostanze stupefacenti). (Rigetta, App. Catanzaro, 02/12/2008).
Cass. pen. n. 38470/2008
Le tabelle introdotte dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 per la determinazione dell'indennità spettante al custode delle cose sottoposte a sequestro nel procedimento penale, trovano applicazione solo se al momento dell'entrata in vigore del citato decreto non sia stato ancora emesso dall'autorità giudiziaria il decreto di liquidazione della suddetta indennità.
Cass. pen. n. 35103/2003
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259, comma 2 c.p.p., in materia di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che il custode ha esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Pertanto non può essergli imposto dall'autorità giudiziaria l'onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che vengano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario.
Cass. pen. n. 7065/2002
In tema di liquidazione del compenso per la custodia di mezzi di trasporto sottoposti a sequestro, non possono applicarsi alla custodia di imbarcazioni le tariffe stabilite per gli autoveicoli, ostandovi la specificità dei luoghi e delle modalità di custodia di un natante. Il giudice deve perciò, nel determinare equitativamente la tariffa applicabile, considerare le dimensioni del natante, le sue caratteristiche, il luogo e le modalità di ormeggio e di custodia e ogni eventuale diversità rispetto alle forme di custodia abituali dei natanti commerciali e da diporto, cui sono applicate localmente specifiche tariffe portuali legate alle leggi di mercato. (Nel caso di specie la Corte ha annullato, anche perché mancante di motivazione sugli elementi specifici, l'ordinanza giudiziale di liquidazione del compenso, per lire 2.472.000, fondata sulle tariffe prefettizie per la custodia di autoveicoli, ritenendo tuttavia non automaticamente applicabili ad una vecchia imbarcazione, sequestrata perché utilizzata per il trasporto clandestino di immigrati, le tariffe predisposte dal locale Consorzio del Porto, comportanti un compenso di lire 155.448.000).
Cass. pen. n. 34645/2001
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356).
Cass. pen. n. 6772/1998
Poiché il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non ha natura privatistica bensì quella pubblicistica derivante dall'attribuzione di un ufficio che non può essere rifiutato, la determinazione dei compensi non è affidata alla contrattazione bensì è prerogativa dell'autorità giudiziaria, che ben può fare riferimento, a tal fine, alle tariffe autoritativamente stabilite dai prefetti per la custodia dei beni sottoposti a sequestro amministrativo ovvero, in mancanza di questa, a criteri equitativi, senza alcun obbligo di applicare i prezzi indicati da Aci o Ancsa per l'attività di parcheggio ed autorimessa.
Cass. pen. n. 3185/1998
Quando vi sia stata materiale apprensione, per finalità di giustizia penale, da parte di organi a ciò abilitati, di cose oggettivamente suscettibili di sequestro, le quali siano poi state affidate in custodia ad un terzo, il diritto di quest'ultimo al compenso previsto dalla legge non può essere pregiudicato dall'eventuale mancanza del formale provvedimento che abbia disposto il sequestro medesimo.
Cass. pen. n. 1148/1996
In tema di liquidazione in fase esecutiva del compenso al custode delle cose sottoposte a sequestro il giudice può liquidare equitativamente il compenso ritenuto congruo anche se inferiore alle tabelle o agli usi locali.
Cass. pen. n. 2489/1995
Il diritto all'indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una data somma di denaro.
Cass. pen. n. 223/1995
In tema di spese relative a sequestro penale di un bene, poiché le tariffe correnti sono di regola comprensive sia della custodia che dell'apprestamento di mezzi e strutture per la conservazione del bene sequestrato, non è consentito liquidare al custode somme per conservazione sul rilievo che era necessario riconoscere una retribuzione per la destinazione di un'area a luogo di custodia, con implicita sottrazione della stessa ad altri usi produttivi, e per spese di gestione, in quanto la disponibilità di un'area rappresenta il presupposto logico-giuridico di un qualunque dovere di custodia e perché ogni attività ulteriore rispetto alla mera custodia deve essere provata.
Cass. pen. n. 951/1994
Il custode di beni sottoposti a sequestro penale deve ricevere lo stesso trattamento che l'art. 12, comma 3, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riserva a colui che sia nominato custode di cose sequestrate, in presenza di un illecito amministrativo ex art. 19, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 12 citato, però, disponendo che il giudice procede alla liquidazione tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, non ancora sic et sempliciter il compenso alle stesse ma lascia un certo margine di potere discrezionale. Il giudice, pertanto, può discostarsi dalle tariffe, inverandole nella realtà, ma deve farlo con equilibrio, non riducendo il corrispettivo a qualcosa di simbolico ma considerando che la custodia è pur sempre un peso imposto a qualcuno. (Nella fattispecie, il tribunale aveva ritenuto che i calcoli sulla base delle tariffe ACI andassero ridimensionate; tenuto conto della realtà locale, un'area geografica economicamente depressa, e soprattutto, dell'ubicazione assolutamente decentrata rispetto al centro urbano della zona adibita alla custodia dei beni).
Cass. pen. n. 904/1994
La conservazione del bene sequestrato non richiede, salvo il caso di bene deteriorabile, una specifica ed ulteriore attività oltre quella della semplice custodia in luogo idoneo. D'altro canto, la destinazione di un'area a luogo di custodia — con implicita ed inevitabile sottrazione di esso ad altri usi produttivi — rappresenta il presupposto logico giuridico e fattuale di un qualunque dovere di custodia. Ne consegue che al custode non è dovuto un compenso ulteriore per la conservazione del bene non deperibile oggetto di sequestro. (Nella specie è stata annullata senza rinvio, l'ordinanza del pretore che, in materia di custodia relativa a veicolo sequestrato, aveva liquidato, oltre alle spese di custodia, anche una somma a titolo di costi di conservazione, ritenendo in questi rientranti necessariamente quelli inerenti alla destinazione di un'area per la sosta del veicolo durante il sequestro, posto che essa viene sottratta alla produzione di un reddito diverso).
Cass. pen. n. 1622/1994
È legittima la liquidazione equitativa dell'indennità di custodia di bene sottoposto a sequestro penale, ancorata alla qualità e quantità dell'impegno del custode, allorché esso, riguardando un bene non deteriorabile, non richieda altra attività, oltre al ricovero in un locale al riparo dalla possibilità di sottrazione del bene stesso. (Nella specie, concernente la liquidazione della somma di lire 4.660.232 per la custodia di un autoveicolo in locale chiuso e coperto durata oltre nove anni, la Suprema Corte — ribadito il principio del carattere indennitario e non retributivo del credito del custode, conseguente all'adempimento di un dovere di natura pubblicistica — ha escluso che la determinazione dell'indennità dovesse farsi con riferimento alle tariffe dell'Aci, non qualificabili come tariffe professionali, e che l'attestazione della competente Camera di commercio circa la congruità dell'importo richiesto dal custode, potesse configurarsi come atto ricognitivo dell'esistenza di uso locale, a cui la tariffa penale impone di attenersi).
Cass. pen. n. 1759/1994
Ai fini della liquidazione delle spese di custodia di veicolo sequestrato, correttamente il giudice procede alla liquidazione equitativa quando non esistono tariffe vigenti ed utilizzabili, pur a seguito della sentenza n. 230/1989 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 della L. n. 836/1965. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento del giudice di merito che aveva negato l'applicabilità del tariffario Aci depositato presso la Camera di commercio di Trapani, non risultando lo stesso sottoposto ad alcun controllo pubblico di congruità).
Cass. pen. n. 550/1994
L'emissione del provvedimento di dissequestro del bene non comporta la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario. Pertanto, è da escludere che, in difetto di siffatta comunicazione, il protrarsi della custodia non dia diritto a compenso per l'opera in buona fede prestata.
Cass. pen. n. 1594/1994
I provvedimenti in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di custodia dei beni sequestrati non sono impugnabili in cassazione ma opponibili dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente regolato dagli artt. 665 e seguenti, c.p.p.
Cass. pen. n. 1577/1993
L'indennità di custodia deve essere ritenuta comprensiva anche delle spese relative alla normale e corrente manutenzione della res affidata al custode. Qualora siano state sostenute spese particolari per la conservazione della cosa, queste, se provate, devono essere rimborsate.