Cass. pen. n. 1594 del 9 marzo 1994
Testo massima n. 1
I provvedimenti in materia di liquidazione delle spese e dei compensi di custodia dei beni sequestrati non sono impugnabili in cassazione ma opponibili dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente regolato dagli artt. 665 e seguenti, c.p.p.