Cass. pen. n. 2489 del 27 luglio 1995
Testo massima n. 1
Il diritto all'indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una data somma di denaro.
Testo massima n. 2
Il procedimento incidentale di liquidazione dell'indennità di custodia delle cose sottoposte a sequestro penale e di ristoro delle spese di manutenzione è attivato dalla richiesta del custode cui segue provvedimento de plano opponibile da ciascun interessato mediante incidente di esecuzione a norma degli artt. 666 e segg. c.p.p. e, concernendo l'attribuzione di una somma di denaro, è regolato, là dove non sono previste specifiche disposizioni, quanto ai profili sostanziali, dalle norme civilistiche sul deposito di cose con custodia (artt. 1766 e segg. c.c.) e, quanto ai profili procedimentali, da quelle del codice di procedura civile. Ne deriva che dell'udienza camerale di cui all'art. 666 c.p.p. devono essere avvertiti tutti gli interessati, tra i quali è da comprendere il Ministro del tesoro perché tenuto all'esborso, salvo rivalsa.
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