Cass. civ. n. 14751 del 27 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica cd. "in house" - Reclutamento del personale - - Obbligo di osservare le procedure selettive pubbliche - Art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, ratione temporis vigente - Differimento dell'entrata in vigore - Ragioni - Fattispecie.
In tema di reclutamento del personale di società a partecipazione pubblica cd. "in house", l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, che nel testo ratione temporis vigente ha imposto l'osservanza delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni, è divenuto applicabile dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l., per consentire a tali società un congruo spatium temporis per adeguare i propri sistemi di assunzione alla nuova norma imperativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato illegittima la "presa d'atto della nullità" di un contratto di lavoro stipulato, senza l'osservanza delle procedure selettive pubbliche, prima del decorso del predetto termine di sessanta giorni).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE