Cass. pen. n. 6166 del 27 maggio 1995

Testo massima n. 1


Le modalità di custodia delle cose sequestrate indicate dagli artt. 259 e 260 c.p.p. costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, tranne che dalle modalità di custodia vogliano dedursi inconvenienti sostanziali attinenti a concrete ipotesi di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. (Applicazione in tema di custodia di sostanze stupefacenti).

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