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Art. 260 — Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

Art. 260 — Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario [ 126 ] che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico , idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria .

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione .

3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell’organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua .

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 14366/2013

La distruzione delle cose sequestrate di cui sia pericolosa la custodia, secondo il combinato disposto dell’art. 260, comma terzo, c.p.p. e dell’art. 83 del d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271 [disp. att. c.p.p.] non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, come tale soggetto alla disciplina dell’art. 360 del codice di rito, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità. [Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile il verbale relativo alle operazioni di brillamento dell’esplosivo in sequestro].

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Cass. pen. n. 19918/2003

L’unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all’art. 260, comma 3, c.p.p. – con il quale l’autorità giudiziaria abbia disposto l’alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro – è l’incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, e pertanto la competenza a decidere è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall’art. 666 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2967/1997

In base al principio di tassatività delle nullità [art. 177 c.p.p.], la mancata apposizione del sigillo su reperti che la polizia giudiziaria sia autorizzata a trattenere per esaminarli al fine di ricavarne elementi utili per le indagini, non dà luogo ad alcuna nullità, né pregiudica di per sé la utilizzabilità della prova che dai reperti medesimi sia in seguito acquisita.

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Cass. pen. n. 6166/1995

Le modalità di custodia delle cose sequestrate indicate dagli artt. 259 e 260 c.p.p. costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall’altro lato, non sono astrattamente contestabili, tranne che dalle modalità di custodia vogliano dedursi inconvenienti sostanziali attinenti a concrete ipotesi di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. [Applicazione in tema di custodia di sostanze stupefacenti].

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