Cass. pen. n. 1116 del 13 gennaio 2010

Testo massima n. 1


La restituzione di beni che a suo tempo siano stati sequestrati ad una società non può essere disposta in favore di quest’ultima ove trattisi di beni il cui legittimo possesso non risulti dai bilanci e dalla situazione patrimoniale (principio affermato, nella specie, con riguardo a somme di danaro accantonate “in nero” dagli amministratori di una società e pertanto da ritenersi, secondo la Corte, come non giuridicamente possedute dalla medesima società).

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