Art. 262 – Codice di procedura penale – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova [187], le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [129, 425, 525-548]. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [240 c.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9284/2015
Il soggetto che richiede la restituzione della cosa sequestrata e non confiscata deve fornire la prova rigorosa della esistenza di un suo diritto legittimo su di essa, non potendosi prescindere, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dall'accertamento dello "jus possidendi". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro, rinvenuta in una busta e sequestrata nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., in favore di un soggetto che aveva denunciato lo stesso giorno del sequestro il furto dalla propria abitazione di una somma di poco inferiore a quella trovata, assumendo di averla vinta al lotto).
Cass. civ. n. 50169/2015
In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il dissequestro, ritenendo l'insussistenza o comunque l'intervenuta prescrizione dei reati contestati).
Cass. civ. n. 1116/2010
La restituzione di beni che a suo tempo siano stati sequestrati ad una società non può essere disposta in favore di quest’ultima ove trattisi di beni il cui legittimo possesso non risulti dai bilanci e dalla situazione patrimoniale (principio affermato, nella specie, con riguardo a somme di danaro accantonate “in nero” dagli amministratori di una società e pertanto da ritenersi, secondo la Corte, come non giuridicamente possedute dalla medesima società).
Cass. civ. n. 18253/2008
L'avvenuta restituzione del bene sequestrato rende inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di riesame del sequestro probatorio e l'eventuale successivo ricorso per cassazione. Infatti, con la restituzione della documentazione sequestrata, anche se accompagnata dall'estrazione di copia della stessa, il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito, e l'interessato non ha più alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale, funzionale esclusivamente a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento di sequestro, e non i profili di legittimità e di utilizzabilità della prova acquisita.
Cass. civ. n. 4965/2008
In tema di sequestro probatorio di immobile abusivo, laddove, venute meno, per effetto della definizione del procedimento, le esigenze probatorie, il giudice nulla disponga in ordine al bene in sequestro, in particolare non disponendo il sequestro preventivo o conservativo, deve ritenersi illegittima la protrazione del sequestro probatorio stesso al fine di conservare l'immobile in vista della sua demolizione, imponendosi invece la sua restituzione all'avente diritto.
Cass. civ. n. 4746/2008
In caso di dissequestro di un bene oggetto di un contratto di leasing già sottoposto a sequestro preventivo, l'avente interesse alla restituzione non è il proprietario concedente bensì l'utilizzatore in quanto soggetto che assume i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della res.
Cass. civ. n. 38710/2004
La conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.p.p., può essere chiesto e disposto fino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche quando trattasi di sentenza non soggetta ad appello ma soltanto a ricorso per cassazione, come (di regola) nel caso di applicazione della pena su richiesta.
Cass. civ. n. 4606/2003
Il giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate (artt. 262 e 263 c.p.p.), ha il potere di accertare la titolarità delle stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa; né determina alcuna presunzione sulla titolarità della cosa l'appartenenza del luogo in cui il sequestro è avvenuto.
Cass. civ. n. 34019/2001
In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.
Cass. civ. n. 4077/1999
Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile. Il provvedimento, peraltro, non è revocabile, con la conseguenza che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della res con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione; quest'ultima può essere comunque fatta valere davanti al giudice civile.
Cass. civ. n. 3225/1999
Il giudice non può trasformare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del pubblico ministero, espressamente prevista dall'art. 262, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 3053/1999
Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, c.p.p.) non può essere disposto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l'apposizione del vincolo cautelare dall'art. 321 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dell'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva disposto d'ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della confiscabilità del compendio).
Cass. civ. n. 2544/1999
Nella fase delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dei beni, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., è competente a pronunciarsi il pubblico ministero con decreto avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al Gip. Conseguentemente, qualora l'istanza di restituzione sia stata proposta direttamente a quest'ultimo e questi abbia provveduto, il provvedimento emesso deve essere annullato, in sede di appello, dal tribunale del riesame, il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Qualora, invece, il tribunale si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la relativa ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti all'organo inquirente.
Cass. civ. n. 1597/1999
In tema di restituzione delle cose sequestrate, l'ordine di restituzione adottato con sentenza non impugnabile (nella specie sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato) segue le sorti di questa, per cui deve escludersene l'autonoma impugnabilità, rimanendo comunque esperibile nei suoi confronti l'incidente di esecuzione che può essere proposto dalla parte interessata per ottenerne la revoca o la modifica.
Cass. civ. n. 1166/1999
Sulla richiesta di restituzione delle cose assoggettate a sequestro probatorio, legittimamente il giudice che procede nella fase processuale provvede de plano, essendo la procedura camerale ex art. 127 c.p.p. prevista, dall'art. 263 comma 5 dello stesso codice, solo in sede di opposizione al decreto del pubblico ministero che, nella fase delle indagini preliminari, provvede in merito a tale richiesta. Contro il provvedimento emesso de plano al giudice non è d'altro canto esperibile il ricorso per cassazione, ma solo l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., attivabile in ogni momento.
Cass. civ. n. 521/1999
Competente a decidere sull'istanza di restituzione della cosa sottoposta a sequestro probatorio nella fase in cui, chiuse le indagini preliminari con l'esercizio dell'azione penale attraverso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, gli atti non siano ancora stati trasmessi al giudice del dibattimento, è il giudice delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 1026/1999
In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al Gip solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal pubblico ministero. Ne consegue che se l'interessato, in questa fase, adisce direttamente il Gip il provvedimento che questi emette, previo parere del P.M., deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.
Cass. civ. n. 6197/1998
Il provvedimento di rimessione al giudice civile della questione relativa alla restituzione delle cose sequestrate ha sempre carattere interlocutorio e, come tale, è intrinsecamente insuscettibile di impugnazione, né può presentare, se motivato in riferimento al capoverso dell'art. 676 c.p.p., alcun profilo di abnormità.
Cass. civ. n. 1929/1998
Il giudice dell'esecuzione può legittimamente disporre il dissequestro di somme di denaro relativamente ad un processo conclusosi con sentenza passata in giudicato con l'avvertenza che il sequestro permane in relazione ad altri procedimenti, ancora pendenti, cui le indagini a carico del medesimo imputato avevano dato luogo. Tale provvedimento di dissequestro contiene il doveroso avvertimento che le cose sequestrate non possono essere restituite finché dura l'omologo vincolo sugli altri procedimenti e deve ritenersi adottato a salvaguardia dell'altrui sfera di competenza.
Cass. civ. n. 1414/1998
Ai fini dell'applicazione dell'art. 263, comma terzo, c.p.p., che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso civilistico. (Fattispecie in cui la proprietà della società elvetica richiedente la restituzione di kg. 2.500 di argento, sequestrato durante il trasporto, dipendeva dall'applicazione della Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulle vendite internazionali mobiliari).
Cass. civ. n. 2073/1998
In tema di sequestro probatorio di documenti, qualora questi siano stati dissequestrati, perde di interesse la richiesta di riesame proposta dal soggetto cui tali documenti erano stati sequestrati, anche se, contestualmente al decreto di restituzione degli originali, il pubblico ministero abbia trattenuto copia di essi.
Cass. civ. n. 5061/1997
L'atto viziato da falsità ideologica costituisce corpo di reato, e, quando sia stato sottoposto a sequestro probatorio, può essere restituito, quando non sia più necessario a tali fini, anche prima della sentenza. Occorre però che chi chiede la restituzione ne abbia diritto. Non può perciò essere disposta la restituzione della patente di guida sequestrata all'intestatario in relazione ad un ipotizzato falso ideologico connesso con il rilascio di questa.
Cass. civ. n. 3098/1997
Sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P.M., su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, sia il provvedimento del Gip che, a seguito del parere, abbia provveduto sulla richiesta; ciò in quanto non è possibile considerare il parere come provvedimento di rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al Gip per la decisione. (Ha precisato la Corte che ove si seguisse tale ultima interpretazione, non verrebbe consentito alle parti di assolvere in maniera congrua al loro compito, sia per la presenza di una motivazione orientata su differenti presupposti; sia per la difficoltà della difesa di contrastare affermazioni non aderenti alla fattispecie considerata, risultandone in tal modo la opposizione snaturata della sua effettiva funzione di controllo e consentendosi l'adesione in questa seconda fase di una motivazione basata su diverse valutazioni da quelle eventualmente espresse col parere e, perciò, non sempre adeguatamente censurabili in sede di legittimità, così producendosi una evidente limitazione del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 5163/1997
Non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio; né da ciò deriva alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, potrà essere chiamato a provvedere sulla richiesta il giudice del processo o quello dell'esecuzione, ovvero lo stesso g.i.p. qualora pronunci sentenza di non luogo a procedere.
Cass. civ. n. 9149/1996
Il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 c.p.p., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello jus possidendi.
Cass. civ. n. 1027/1996
Sulla richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio provvede il giudice che procede. Poiché l'art. 263 c.p.p. non determina in modo preciso la competenza, deve trovare applicazione analogica l'art. 91 delle disposizioni di attuazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di ricorso pendente innanzi alla Cassazione, deve decidere il giudice, che ha pronunziato il provvedimento impugnato, e, quindi, qualora sia stato proposto gravame avverso sentenza della corte d'appello, è quest'ultima a dovere pronunziare sulla relativa istanza.
Cass. civ. n. 20296/1995
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 263, n. 1, c.p.p., è possibile esperire l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667, n. 4, cui fa rinvio l'art. 676 c.p.p. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardato, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento de plano.
Cass. civ. n. 12087/1995
Poiché il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44 o 46, L. 1 giugno 1939, n. 1089, nel procedimento penale l'onere di tale dimostrazione incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti; tuttavia se il processo si chiude con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la persona prosciolta, ai fini della restituzione delle cose sequestrate, conserva la possibilità di fornire la prova della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione di detto principio la corte ha annullato la sentenza con la quale, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di ricettazione di vari reperti archeologici, era stata disposta d'ufficio la restituzione dei predetti oggetti alla competente amministrazione dello Stato).
Cass. civ. n. 10372/1995
Ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un favor possessionis che prescinda dal jus possidendi.
Cass. civ. n. 4771/1995
In tema di sequestro probatorio, le censure concernenti la legittimità, la validità e l'opportunità del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame; mentre con l'opposizione avverso il provvedimento del P.M. che abbia respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate si fanno valere censure concernenti esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini di prova. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Gip che aveva deciso in sede di opposizione al rigetto dell'istanza di restituzione, in cui si facevano valere vizi del provvedimento di sequestro deducibili soltanto con la richiesta di riesame).