Art. 262 – Codice di procedura penale – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova [187], le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [129, 425, 525-548]. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [240 c.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1116/2010

La restituzione di beni che a suo tempo siano stati sequestrati ad una società non può essere disposta in favore di quest’ultima ove trattisi di beni il cui legittimo possesso non risulti dai bilanci e dalla situazione patrimoniale (principio affermato, nella specie, con riguardo a somme di danaro accantonate “in nero” dagli amministratori di una società e pertanto da ritenersi, secondo la Corte, come non giuridicamente possedute dalla medesima società).

Cass. civ. n. 18253/2008

L'avvenuta restituzione del bene sequestrato rende inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di riesame del sequestro probatorio e l'eventuale successivo ricorso per cassazione. Infatti, con la restituzione della documentazione sequestrata, anche se accompagnata dall'estrazione di copia della stessa, il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito, e l'interessato non ha più alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale, funzionale esclusivamente a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento di sequestro, e non i profili di legittimità e di utilizzabilità della prova acquisita.

Cass. civ. n. 4965/2008

In tema di sequestro probatorio di immobile abusivo, laddove, venute meno, per effetto della definizione del procedimento, le esigenze probatorie, il giudice nulla disponga in ordine al bene in sequestro, in particolare non disponendo il sequestro preventivo o conservativo, deve ritenersi illegittima la protrazione del sequestro probatorio stesso al fine di conservare l'immobile in vista della sua demolizione, imponendosi invece la sua restituzione all'avente diritto.

Cass. civ. n. 4746/2008

In caso di dissequestro di un bene oggetto di un contratto di leasing già sottoposto a sequestro preventivo, l'avente interesse alla restituzione non è il proprietario concedente bensì l'utilizzatore in quanto soggetto che assume i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della res.

Cass. civ. n. 38710/2004

La conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.p.p., può essere chiesto e disposto fino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche quando trattasi di sentenza non soggetta ad appello ma soltanto a ricorso per cassazione, come (di regola) nel caso di applicazione della pena su richiesta.

Cass. civ. n. 4606/2003

Il giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate (artt. 262 e 263 c.p.p.), ha il potere di accertare la titolarità delle stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa; né determina alcuna presunzione sulla titolarità della cosa l'appartenenza del luogo in cui il sequestro è avvenuto.

Cass. civ. n. 3225/1999

Il giudice non può trasformare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del pubblico ministero, espressamente prevista dall'art. 262, comma secondo, c.p.p.

Cass. civ. n. 3053/1999

Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, c.p.p.) non può essere disposto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l'apposizione del vincolo cautelare dall'art. 321 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dell'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva disposto d'ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della confiscabilità del compendio).

Cass. civ. n. 2544/1999

Nella fase delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dei beni, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., è competente a pronunciarsi il pubblico ministero con decreto avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al Gip. Conseguentemente, qualora l'istanza di restituzione sia stata proposta direttamente a quest'ultimo e questi abbia provveduto, il provvedimento emesso deve essere annullato, in sede di appello, dal tribunale del riesame, il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Qualora, invece, il tribunale si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la relativa ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti all'organo inquirente.

Cass. civ. n. 1597/1999

In tema di restituzione delle cose sequestrate, l'ordine di restituzione adottato con sentenza non impugnabile (nella specie sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato) segue le sorti di questa, per cui deve escludersene l'autonoma impugnabilità, rimanendo comunque esperibile nei suoi confronti l'incidente di esecuzione che può essere proposto dalla parte interessata per ottenerne la revoca o la modifica.

Cass. civ. n. 1166/1999

Sulla richiesta di restituzione delle cose assoggettate a sequestro probatorio, legittimamente il giudice che procede nella fase processuale provvede de plano, essendo la procedura camerale ex art. 127 c.p.p. prevista, dall'art. 263 comma 5 dello stesso codice, solo in sede di opposizione al decreto del pubblico ministero che, nella fase delle indagini preliminari, provvede in merito a tale richiesta. Contro il provvedimento emesso de plano al giudice non è d'altro canto esperibile il ricorso per cassazione, ma solo l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., attivabile in ogni momento.

Cass. civ. n. 6197/1998

Il provvedimento di rimessione al giudice civile della questione relativa alla restituzione delle cose sequestrate ha sempre carattere interlocutorio e, come tale, è intrinsecamente insuscettibile di impugnazione, né può presentare, se motivato in riferimento al capoverso dell'art. 676 c.p.p., alcun profilo di abnormità.

Cass. civ. n. 1929/1998

Il giudice dell'esecuzione può legittimamente disporre il dissequestro di somme di denaro relativamente ad un processo conclusosi con sentenza passata in giudicato con l'avvertenza che il sequestro permane in relazione ad altri procedimenti, ancora pendenti, cui le indagini a carico del medesimo imputato avevano dato luogo. Tale provvedimento di dissequestro contiene il doveroso avvertimento che le cose sequestrate non possono essere restituite finché dura l'omologo vincolo sugli altri procedimenti e deve ritenersi adottato a salvaguardia dell'altrui sfera di competenza.

Cass. civ. n. 5061/1997

L'atto viziato da falsità ideologica costituisce corpo di reato, e, quando sia stato sottoposto a sequestro probatorio, può essere restituito, quando non sia più necessario a tali fini, anche prima della sentenza. Occorre però che chi chiede la restituzione ne abbia diritto. Non può perciò essere disposta la restituzione della patente di guida sequestrata all'intestatario in relazione ad un ipotizzato falso ideologico connesso con il rilascio di questa.

Cass. civ. n. 3098/1997

Sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P.M., su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, sia il provvedimento del Gip che, a seguito del parere, abbia provveduto sulla richiesta; ciò in quanto non è possibile considerare il parere come provvedimento di rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al Gip per la decisione. (Ha precisato la Corte che ove si seguisse tale ultima interpretazione, non verrebbe consentito alle parti di assolvere in maniera congrua al loro compito, sia per la presenza di una motivazione orientata su differenti presupposti; sia per la difficoltà della difesa di contrastare affermazioni non aderenti alla fattispecie considerata, risultandone in tal modo la opposizione snaturata della sua effettiva funzione di controllo e consentendosi l'adesione in questa seconda fase di una motivazione basata su diverse valutazioni da quelle eventualmente espresse col parere e, perciò, non sempre adeguatamente censurabili in sede di legittimità, così producendosi una evidente limitazione del diritto di difesa).

Cass. civ. n. 9149/1996

Il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'art. 264 c.p.p., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello jus possidendi.

Cass. civ. n. 20296/1995

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 263, n. 1, c.p.p., è possibile esperire l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667, n. 4, cui fa rinvio l'art. 676 c.p.p. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardato, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento de plano.

Cass. civ. n. 12087/1995

Poiché il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44 o 46, L. 1 giugno 1939, n. 1089, nel procedimento penale l'onere di tale dimostrazione incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti; tuttavia se il processo si chiude con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la persona prosciolta, ai fini della restituzione delle cose sequestrate, conserva la possibilità di fornire la prova della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione di detto principio la corte ha annullato la sentenza con la quale, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di ricettazione di vari reperti archeologici, era stata disposta d'ufficio la restituzione dei predetti oggetti alla competente amministrazione dello Stato).

Cass. civ. n. 10372/1995

Ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un favor possessionis che prescinda dal jus possidendi.

Cass. civ. n. 3724/1995

Poiché le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento giurisdizionale, la necessità della cui eliminazione integra il requisito indefettibile dell'impugnazione costituito dall'interesse ad impugnare, possono scaturire solo dai provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio — e cioè che incidano sui diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva dello Stato — esulano dall'ambito dell'impugnazione tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul petitum, sì da non determinare di per sé soli alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rilevata la possibilità di una controversia sulla loro proprietà aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 676, comma 2, c.p.p.).

Cass. civ. n. 2816/1995

La restituzione dell'immobile abusivo deve essere effettuata all'avente diritto. Detto accertamento deve essere rigoroso e comprende in sede di restituzione di immobile costruito abusivamente la sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni da cui dipende l'acquisizione gratuita della res abusiva, dell'opera di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del comune ed il trasferimento dello ius possessionis, ed, in definitiva, la dimostrazione del verificarsi di detta acquisizione gratuita e se non vi ostino provvedimenti amministrativi o giurisdizionali i quali facciano venir meno o sospendano l'effetto acquisitivo.

Cass. civ. n. 104/1995

L'ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere qualificato «sanzione giurisdizionale atipica ad effetto ablativo», assimilabile parzialmente alla confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente del sequestro probatorio o preventivo, perché non è concepibile un'assimilazione parziale dell'ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 c.p.), mentre i dettati degli artt. 262, comma quarto e 323 comma terzo c.p.p. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca. Pertanto non è possibile mantenere il sequestro probatorio o preventivo di una costruzione abusiva dopo la sentenza definitiva.

Cass. civ. n. 1613/1994

Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto — nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti — non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente.

Cass. civ. n. 581/1994

In tema di restituzione di immobile sequestrato per violazioni edilizie il giudice deve di regola restituirlo a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell'esecuzione del provvedimento di sequestro. L'immobile, pur se già soggetto alla sanzione amministrativa della demolizione per provvedimento della competente amministrazione comunale, va restituito all'ente territoriale solo quando l'iter amministrativo sia completato. E questo non si verifica con la semplice definitività dell'ordinanza sindacale di demolizione, in quanto tale evenienza costituisce soltanto titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari da parte dell'ente territoriale, mentre la procedura ablativa si completa con l'avvenuta trascrizione del titolo e con l'acquisizione materiale del bene nel patrimonio comunale.

Cass. civ. n. 308/1994

Una volta riconosciuta la legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, il tribunale deve rigettare la richiesta di riesame e non limitare il sequestro a un solo esemplare delle cose rinvenute in più esemplari. Ed invero la restituzione delle cose sequestrate, o di parte di esse, va chiesta (e spetta) al giudice che procede o, nel caso delle indagini preliminari, al P.M., al quale compete la valutazione dell'opportunità di richiedere eventualmente il sequestro preventivo a norma dell'art. 321 c.p.p.

Cass. civ. n. 60/1994

La previsione della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dispone la restituzione delle cose sequestrate, esclude la revocabilità del provvedimento ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso.

Cass. civ. n. 1780/1992

Competente a decidere sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato della sentenza è il giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Cass. civ. n. 414/1992

L'istanza di restituzione della cosa sequestrata, qualora si tratti di provvedimento probatorio, va formulata, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 c.p.p. In tal caso va seguito il rito camerale di cui all'art. 127 ed avverso l'ordinanza conclusiva può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni (art. 585 n. 1). Nell'ipotesi in cui il giudice disponga — sulla necessaria richiesta del pubblico ministero — che il sequestro sia mantenuto a fini preventivi ed adotti il relativo provvedimento ex art. 321, l'interessato può presentare istanza di riesame o ricorso diretto nel termine (diverso) di dieci giorni. In questo come in ogni altro (ordinario) provvedimento di sequestro preventivo è — poi — sempre possibile chiedere la revoca ex art. 321 cit., quando vengano meno le condizioni di applicabilità, previste dal primo comma della medesima disposizione. Al di fuori dei casi legislativamente ascrivibili nell'ambito della revoca, il rimedio da esperire è l'istanza di restituzione, disciplinata dall'art. 676.

Cass. civ. n. 2959/1991

La competenza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, sebbene non sia stata fatta oggetto di una disciplina specifica nel nuovo codice, come invece avveniva nella pregressa normativa codicistica (art. 655 c.p.p. del 1930), è tuttavia agevolmente configurabile — quando non abbia provveduto il giudice di cognizione — in virtù del coordinamento tra le disposizioni degli artt. 262, comma quarto, e 263, comma sesto, nuovo codice di rito.

Cass. civ. n. 1792/1990

L'art. 263 del nuovo codice di procedura penale, il quale regola il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia, per la forma procedurale, alle disposizioni di cui all'art. 127 dello stesso codice. Dato essenziale di tale procedura è la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza conclusiva (art. 127, settimo comma). Ne consegue che la decisione del giudice delle indagini preliminari ex art. 263 del nuovo codice di procedura penale, con la quale sia rigettata la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, è soggetta a ricorso per cassazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha ritenuto infondata la tesi, sostenuta dal procuratore generale, secondo cui l'ordinanza che rigetta l'istanza di dissequestro non sarebbe soggetta a ricorso per cassazione ma alla procedura dell'incidente di esecuzione).

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