Cass. pen. n. 4606 del 30 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Il giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate (artt. 262 e 263 c.p.p.), ha il potere di accertare la titolarità delle stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa; né determina alcuna presunzione sulla titolarità della cosa l'appartenenza del luogo in cui il sequestro è avvenuto.

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