Cass. pen. n. 308 del 30 aprile 1994
Testo massima n. 1
Una volta riconosciuta la legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, il tribunale deve rigettare la richiesta di riesame e non limitare il sequestro a un solo esemplare delle cose rinvenute in più esemplari. Ed invero la restituzione delle cose sequestrate, o di parte di esse, va chiesta (e spetta) al giudice che procede o, nel caso delle indagini preliminari, al P.M., al quale compete la valutazione dell'opportunità di richiedere eventualmente il sequestro preventivo a norma dell'art. 321 c.p.p.
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