Cass. civ. n. 14781 del 27 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali - Fondo per la dirigenza ex art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 - Determinazione in base alle posizioni effettivamente coperte - Utilizzabilità per l'erogazione delle indennità spettanti ai dirigenti degli enti locali assunti con contratto a tempo determinato - Sussistenza - Ragioni.
Il fondo per la dirigenza ex art. 26 del c.c.n.l. area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali del 23 dicembre 1999 è determinato tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte nell'organico dell'ente e deve essere utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, poiché a costoro è applicabile la disciplina normativa e contrattuale dei rapporti a tempo indeterminato compatibile con la natura a termine dell'incarico, per effetto del richiamo di cui all'art. 110 TUEL e del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine, se non giustificato da ragioni obbiettive, posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110
Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.