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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3572 del 1 dicembre 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3572 del 1 dicembre 1995

Testo massima n. 1

La mancata trasmissione al pubblico ministero, nel termine di cui all’art. 355 c.p.p., del verbale di sequestro probatorio effettuato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ovvero la mancata convalida del sequestro stesso, ad opera del pubblico ministero, negli stessi termini, comporta, in applicazione dei principi costituzionali contenuti negli artt. 13 e 14 della Costituzione, la perdita di efficacia della misura e l’obbligo di restituzione del bene, sempre che il pubblico ministero non provveda ad apporre un nuovo vincolo sulla cosa con autonomo provvedimento.

Testo massima n. 2

Qualora debba essere restituito un manufatto abusivo per il venir meno dell’efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata, ai sensi dell’art. 262, comma 1, c.p.p., a favore di chi «ne abbia diritto», è necessario accertare se sia trascorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza a demolire, da cui deriva, secondo il disposto dell’art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47, l’automaticità dell’acquisizione e l’immediato trasferimento della res abusiva al patrimonio del comune dell’area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, sempre che non vi sia un proprietario incolpevole ed estraneo all’abuso.

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