Art. 355 – Codice di procedura penale – Convalida del sequestro e suo riesame

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale [134, 357] il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17918/2017

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006).

Cass. civ. n. 38991/2013

In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, la competenza per territorio per la convalida prevista dall'art. 335 cod.proc.pen., attribuita al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito, non subisce deroghe neanche quando un magistrato sia persona offesa nel procedimento.

Cass. civ. n. 4005/2005

Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del P.M. non emesso in udienza, ancorché perfetto e valido, non decorrono dalla data dallo stesso apposta al momento della compilazione, bensì dal momento in cui viene sottoscritto dal segretario, acquisendo attraverso tale certificazione data certa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tardiva e pertanto inefficace la convalida di un sequestro recante la sola data apposta dal P.M. e mancante della conseguente certificazione da parte del segretario).

Cass. civ. n. 59/2004

In tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, non costituisce motivo di invalidità la mancata traduzione dell'atto nella lingua dell'indagato o la mancata presenza di un interprete nel corso dell'esecuzione della misura cautelare, esplicando la mancata comprensione dell'atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento.

Cass. civ. n. 41178/2002

Ai fini della convalida del sequestro probatorio, il pubblico ministero deve motivare il relativo provvedimento solo ove si discosti dalle ragioni indicate dalla polizia giudiziaria; qualora, invece, dette ragioni siano ritenute, anche implicitamente, corrette, è sufficiente la specificazione delle ipotesi di reato. Né, in tale ipotesi, sussiste la violazione dei diritti della difesa la quale è garantita dalla consegna del verbale redatto dalla polizia e dalla notifica della copia del decreto del pubblico ministero.

Cass. civ. n. 38662/2002

In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida emesso in termine non è causa di nullità né di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento, da parte del pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 c.p.p.

Cass. civ. n. 2108/2000

In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il P.M. che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa; poiché, per altro, nella fase delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto c.p.p. (Fattispecie relativa al sequestro di prodotti di pelletteria, recanti marchio contraffatto, nella quale, in sede di convalida, il P.M. aveva indicato gli articoli che si ipotizzavano violati ed aveva allegato al proprio decreto gli atti relativi agli accertamenti espressamente richiamati).

Cass. civ. n. 1821/1999

In tema di convalida del sequestro ex art. 355 c.p.p., la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro.

Cass. civ. n. 3932/1998

Al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 c.p.p. e convalidabile dal P.M. nelle quarantotto ore successive a norma dell'art. 355, comma secondo, c.p.p., non è applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all'art. 321, comma terzo ter, c.p.p., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiziaria che l'ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le quarantotto ore, o quando il P.M. entro le quarantotto ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni.

Cass. civ. n. 4112/1997

Il decreto dell'autorità giudiziaria che dispone il sequestro probatorio deve essere motivato e nella motivazione occorre dare conto delle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato ovvero, quando si tratti di cose pertinenti al reato, di quelle che determinano un collegamento tra le cose sottratte alla disponibilità del proprietario e il reato per cui si procede, che costituisce un antecedente logico necessario del provvedimento stesso. La motivazione perciò deve dare conto non solo della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione e indicazione della norma che si ritiene violata, ma anche delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui la tale fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato. A maggior ragione tali requisiti minimi della motivazione sono richiesti al tribunale del riesame, specie quando in sede di ricorso sia stata contestata la configurabilità stessa del reato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato il provvedimento di conferma di un provvedimento di sequestro probatorio di alcuni dipinti per una ipotizzata violazione della legge 20 novembre 1971 n. 1062, basata sulle generica asserzione della esistenza di «fondati motivi di ritenere che le opere costituiscano dei falsi»).

Cass. civ. n. 2743/1997

In caso di tardiva convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, l'interessato, oltre ad attivare il procedimento di restituzione previsto dall'art. 263 c.p.p., con possibilità di opposizione qualora la restituzione venga negata, può anche proporre richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 355, comma terzo, c.p.p.; richiesta sulla quale il tribunale deve pronunciarsi e non invece qualificarla come opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p.

Cass. civ. n. 1651/1997

Ai fini della decorrenza dei termini per la convalida del sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui viene redatto il relativo verbale, ma a quello in cui la polizia giudiziaria compie materialmente l'atto che costituisce il sequestro. Per tale deve tuttavia intendersi quello in cui la cosa viene sottratta al possessore al fine specifico di sottoporla al vincolo: quando invece la cosa (nel caso di specie un telefono cellulare) venga trattenuta per l'espletamento di controlli e accertamenti, la sua materiale apprensione non è sufficiente a far decorrere il termine.

Cass. civ. n. 1881/1996

Poiché, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, terzo comma, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c.p.p., infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall'art. 606, lett. e), c.p.p.

Cass. civ. n. 613/1996

È legittima la convalida di un sequestro probatorio eseguito da un semplice agente di polizia giudiziaria fuori dei casi di particolare necessità ed urgenza previsti dall'art. 113 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, qualora le cose sequestrate costituiscano corpo di reato.

Cass. civ. n. 3572/1995

La mancata trasmissione al pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 c.p.p., del verbale di sequestro probatorio effettuato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ovvero la mancata convalida del sequestro stesso, ad opera del pubblico ministero, negli stessi termini, comporta, in applicazione dei principi costituzionali contenuti negli artt. 13 e 14 della Costituzione, la perdita di efficacia della misura e l'obbligo di restituzione del bene, sempre che il pubblico ministero non provveda ad apporre un nuovo vincolo sulla cosa con autonomo provvedimento.

Cass. civ. n. 3289/1995

In tema di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, non comporta alcuna nullità il fatto che il pubblico ministero abbia proceduto alla convalida prima di ricevere ufficialmente, con il deposito in cancelleria, il verbale della P.G.

Cass. civ. n. 1528/1995

Nel caso di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla lettura del comma 2 dell'art. 355 c.p.p. si evince che al pubblico ministero la norma conferisce due obblighi: convalidare il sequestro nei termini o restituire la cosa. Ne deriva che, trascorse inutilmente quarantotto ore dalla trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia, il pubblico ministero non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione della res: qualora lo stesso non provveda nel suddetto tempo, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 c.p.p., può avanzare istanza di restituzione. In alternativa, quando il pubblico ministero illegittimamente convalidi tardivamente il sequestro, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, in base all'art. 355, comma 3, c.p.p., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma 2 dello stesso articolo e cioè ordinando la restituzione della cosa.

Cass. civ. n. 1394/1995

Il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione adottato dal procuratore della Repubblica, in relazione ad indagini per il reato di associazione di stampo mafioso, al fine di «rinvenire cose pertinenti ai reati per cui si procede», va considerato sequestro di polizia giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della polizia giudiziaria della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto. Ne consegue che tale sequestro deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 c.p.p.

Cass. civ. n. 342/1995

Il sequestro operato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria non perde efficacia se, nonostante il relativo verbale sia stato trasmesso al pubblico ministero oltre il termine di quarantotto ore previsto dall'art. 355 c.p.p., la convalida da parte dello stesso pubblico ministero sia intervenuta entro le complessive novantasei ore dall'esecuzione del sequestro medesimo.

Cass. civ. n. 4825/1994

L'omessa convalida del sequestro probatorio operato dalla P.G. incide non già sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso, dovendo il reperto essere restituito all'interessato ovvero potendo costui adire il giudice per la restituzione.

Cass. civ. n. 2352/1994

In caso di sequestro operato dalla polizia giudiziaria la possibilità per il P.M. di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato ed in tal caso sorge automaticamente in capo al P.M. l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro.

Cass. civ. n. 2015/1994

Ai fini della convalida del sequestro, il P.M. deve motivare il suo provvedimento soltanto quando le ragioni da lui accolte si discostino dalle indicazioni della polizia giudiziaria; qualora invece queste ultime siano ritenute corrette è sufficiente la specificazione delle ipotesi di reato. Né, in tal caso, vi è violazione dei diritti della difesa, garantita dalla consegna del verbale della medesima polizia e dalla notifica della copia del decreto del P.M.

Cass. civ. n. 1706/1994

Il termine di quarantotto ore previsto dall'art. 355 c.p.p. per la convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria è ordinatorio, non già perentorio, e, pertanto, non è produttivo, in caso di inosservanza, di sanzioni di nullità. Tuttavia, il provvedimento di convalida del P.M. emesso tardivamente è inefficace con conseguente obbligo del predetto di restituzione delle cose sequestrate.

Cass. civ. n. 80/1994

In tema di sequestro, una volta annullata in sede di riesame la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria per difetto di presupposti di legge (omesso coinvolgimento immediato del P.M. e mancanza del periculum in mora), legittimamente il procuratore della Repubblica può emettere decreto di sequestro sullo stesso oggetto quando l'annullamento della convalida del sequestro fu determinata da profili formali dell'atto compiuto dalla polizia giudiziaria, i quali non incidono sul potere riconosciuto al P.M. di disporre il sequestro ex art. 253 c.p.p. Al di fuori di questa ipotesi di annullamento, determinata da profili formali, la reiterazione del sequestro è possibile solo quando ricorrano fatti nuovi.

Cass. civ. n. 1799/1993

In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti a iniziativa della polizia giudiziaria, l'art. 355, secondo comma, c.p.p. sancisce l'obbligo di notificare copia del decreto di convalida del P.M. solo «alla persona alla quale le cose sono state sequestrate». Ne consegue che, nonostante il terzo comma della detta norma legittimi il difensore dell'indagato a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del decreto in questione nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 819/1993

Contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero ed avverso il provvedimento di convalida del sequestro ai sensi dell'art. 355 c.p.p. non è ammesso il ricorso immediato per cassazione.

Cass. civ. n. 1199/1993

Non è causa debba essere eseguita immediatamente.

Cass. civ. n. 1634/1992

Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo c.p.p. non è soggetto a termini né per la richiesta, né per la deliberazione. Termini sono previsti solo per i sequestri preventivi provvisoriamente disposti dal pubblico ministero o eseguiti dalla polizia giudiziaria: essi perdono efficacia se nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero non inoltri la richiesta e se nei dieci giorni il giudice non emetta la sua decisione di convalida e di sequestro definitivo. Ne deriva che il P.M., qualora abbia disposto o convalidato un sequestro probatorio poi caducato in sede di riesame, può richiedere il sequestro preventivo sulla stessa cosa, indipendentemente dal termine di quarantotto ore. (Nella specie la Corte ha affermato il principio, rigettando il ricorso, col quale si deduceva la nullità del sequestro preventivo, per essere stato richiesto dal pubblico ministero dopo quarantotto ore dal ricevimento del verbale di sequestro probatorio eseguito dalla polizia, convalidato ritualmente e poi revocato in sede di riesame).

Cass. civ. n. 431/1992

Il controllo nel merito relativo ad un provvedimento di sequestro non esige la cognizione della sussistenza dei reati, essendo sufficiente la deliberazione prima facie che il fatto, per il quale si procede, sia preveduto dalla legge come reato. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che l'esistenza di una contestazione, da risolversi nel giudizio principale di merito, circa la destinazione del quarto piano di un edificio, a semplice copertura con tetto spiovente ovvero a mansarda, evidenziasse la configurabilità del reato di cui all'art. 20, lett. c, L. 28 febbraio 1985, n. 47, così come ipotizzato).

Cass. civ. n. 3288/1990

Annullata, in sede di riesame, la convalida del sequestro operato su iniziativa della polizia giudiziaria o per difetto dei presupposti di legge (omesso coinvolgimento immediato del pubblico ministero e mancanza del periculum in mora), legittimamente il procuratore della Repubblica emette decreto di sequestro sul medesimo oggetto (nella specie documentazione di studio di un libero professionista da cui risultavano i nominativi dei clienti e i compensi percepiti) nel quadro dell'attività di accertamento del reato ipotizzato (irregolare tenuta di scritture contabili finalizzate ad evasione fiscale). Ed invero, la mancata impugnativa dell'annullamento della convalida determina bensì il formarsi del giudicato su di essa, ma limitatamente all'oggetto del giudizio - circoscritto ai profili formali dell'atto - sicché non priva il pubblico ministero del potere di concezione reale riconosciuto in genere all'autorità giudiziaria dall'art. 253 c.p.p.

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