Cass. pen. n. 20296 del 28 luglio 1995
Testo massima n. 1
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 263, n. 1, c.p.p., è possibile esperire l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667, n. 4, cui fa rinvio l'art. 676 c.p.p. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardato, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento de plano.
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