Cass. pen. n. 27052 del 17 luglio 2002

Testo massima n. 1


I termini previsti dall'art. 264, commi 1 e 3, c.p.p., rispettivamente di uno e due anni, a decorrere dai quali, in caso di mancata richiesta di restituzione dei beni sequestrati, può essere disposto il deposito presso l'ufficio del registro del denaro, dei titoli e dei valori di bollo oggetto di sequestro ovvero devoluta alla cassa delle ammende la somma ricavata dalla vendita, sono termini iniziali imposti al giudice dell'esecuzione e non determinano alcuna decadenza dalla facoltà, per gli aventi diritto, di richiedere la restituzione delle cose in sequestro o l'assegnazione del ricavato della vendita, facoltà che possono essere esercitate fino a quando non sia stato disposto il deposito o la vendita dei beni ovvero finché il ricavato non sia stato devoluto alla cassa delle ammende.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi